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Lo statuto


STATUTO SAN MARINO RTV
con sede in San Marino, Viale J. F. Kennedy n. 13 (RSM)
Giur. Ric. 04.09.1991 – Reg. Soc. n.104 – Cod OP SM04158
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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPO – DURATA – SEDE


Art. 1
E’ costituita una Società per Azioni con la denominazione RADIOTELEVISIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO RTV brevemente RTV- RSM.
Art. 2
La Società ha per oggetto l’esercizio della concessione per la diffusione radiofonica e televisiva della Repubblica di San Marino e più precisamente:
a) l’installazione e l’esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione radiofonica e televisiva;
b) la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione della Repubblica di San Marino, considerato l’interesse pubblico del medesimo;
c) lo svolgimento di attività nel campo della produzione e del commercio di programmi radiofonici e televisivi, della organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, di manifestazioni ed attività culturali, anche sviluppando rapporti con lo Stato, con gli altri Enti e Società operanti nei settori predetti;
d) qualsiasi altra attività ritenuta utile a garantire l’economicità della gestione della Emittente radiofonica e televisiva, purchè connessa o strumentale alla gestione medesima.
La Società potrà compiere le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie connesse con il conseguimento dello scopo sociale.
Art. 3
La durata della Società è fissata al 31.12.2050 e comunque non oltre il termine della concessione del servizio di radiodiffusione nei settori radiofonico e televisivo secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 4
La Società ha la propria sede sociale nella Repubblica di San Marino, Città di San Marino in Viale J. F. Kennedy n. 13.
La Società ha la facoltà di impiantare sedi operative e studi di produzione tanto in San Marino che all’estero.
Art. 5
Il domicilio legale dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.
Art. 6
La Società si obbliga di osservare le leggi vigenti e future della Repubblica, le disposizioni ed i trattati di questa con altri Stati nonché le disposizioni contenute nell’atto di concessione.
Art. 7
Il presente Statuto dovrà essere coerente con le norme ed i principi stabiliti nell’atto di concessione.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE – SOCI – AZIONI


Art. 8
Il capitale sociale è fissato in 516.460 Euro (cinquecentosedicimilaquattrocentosessanta) ed è rappresentato da n. 1.000 (mille) azioni da 516,46 Euro in titoli unitari e multipli.
Art. 9
Le azioni sono nominative ed appartengono esclusivamente all’Ente per la Radiodiffusione Sammarinese (E. R. A. S.) e alla RAI – Radiotelevisione Italiana nella misura del 50% cadauno.
Non possono essere cedute a qualsiasi titolo, né concesse in pegno.
Art. 10
Ogni azione dà diritto ad un voto.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Art. 11

L’Assemblea è composta dai Soci titolari delle azioni nominative come sopra indicati.
Art. 12
L’Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge, dell’atto di concessione e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci.
Art. 13
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria e si convoca in prima e seconda convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere pubblicato ad valvas almeno 20 giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea, non compreso in esso né il giorno della pubblicazione né quello della riunione.
L’avviso deve essere inviato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno ai Soci con gli stessi termini previsti per la pubblicazione ad valvas.
Nell’avviso devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nella convocazione devono essere indicati anche il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che però non può essere fatta nello stesso giorno della prima, ma in ogni caso non oltre tre giorni da questa.
Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell’ordine del giorno è nulla.
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è indetta dal Consiglio di Amministrazione e sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In sua assenza l’Assemblea nominerà un Presidente fra i Soci intervenuti.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario fra i Notai della Repubblica, che dovrà redigere il verbale.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale.
L’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale, sono presenti tutti gli amministratori e l’intero Collegio Sindacale, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione e della relativa pubblicazione dell’avviso di convocazione.
Art. 14
Possono intervenire all’Assemblea i titolari delle azioni nominative iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
Art. 15
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, solo da altri Soci che abbiano a loro volta il diritto di intervenire. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire.
Art. 16
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell’ordine del giorno della prima, con la presenza di almeno il 60% del capitale sociale presente e rappresentato e sempre a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
Art. 17
Sono riservate al voto dell’Assemblea straordinaria:
a) l’emissione di obbligazioni;
b) la reintegrazione e l’aumento del capitale sociale;
c) la fusione con altre Società o l’assorbimento di esse;
d) ogni altra modifica allo statuto sociale;
e) lo scioglimento anticipato della Società e la proroga della sua durata;
f) la nomina del liquidatore;
g) tutti quegli atti che per legge non possa fare altri che l’Assemblea straordinaria.
Art. 18
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno trascritte in processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri.
Il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione sarà fissato annualmente dall’Assemblea dei Soci quando si riunisce in seduta ordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata che deve pervenire ai membri del Consiglio stesso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.
Le decisioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale la soluzione prescelta dal Presidente.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono assunte con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica sui seguenti argomenti:
- formazione dei piani annuali e pluriennali di spese e di investimento;
- nomina del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale e dei Dirigenti.
La documentazione riguardante ciascuna riunione dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri unitamente alla convocazione ed al relativo ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta del consiglio. Nel caso in cui la particolare urgenza della convocazione non lo consenta, il termine d’obbligo per l’invio della documentazione è ridotto a due giorni.
Art. 21
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale redatto sull’apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente, ed a cura del Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di videoconferenza, a condizione che a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri e gli sia consentito di visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione e di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il verbale della riunione è redatto da un Notaio. Il Presidente ed il Segretario devono essere presenti in un luogo del territorio della Repubblica di San Marino.
Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi.
Compete al Presidente presiedere il Consiglio di Amministrazione ed esercitare la sorveglianza sull’andamento della gestione aziendale e sull’attuazione degli indirizzi formulati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della Legge 27 aprile 1989 n. 41.
Dovrà curare la rappresentanza di San Marino in Enti o in Organismi internazionali, ove richiesto dall’Ente concedente.
In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può indicare un Consigliere cui attribuire il potere di rappresentanza vicaria.
Art. 23
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) approvare la proposta di bilancio della Società e le proiezioni economiche da trasmettere ai Soci, tenendo conto che la gestione della Società dovrà essere ispirata a criteri di economicità e di efficienza, atti a garantire in ogni caso l’equilibrio della gestione;
b) indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell’atto di concessione; definire su proposta del Direttore Generale il preventivo annuale dei ricavi, approvare il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e verificarne l’attuazione;
c) formulare, semestralmente, su proposta del Direttore Generale, le linee della programmazione radiofonica e televisiva tenendo conto delle finalità del Servizio indicate all’Art. 9 dell’atto di concessione; approvare, in coerenza con tali linee e su proposta dello stesso Direttore Generale, i piani di massima delle trasmissioni; esaminare la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; inviare ai Soci e alla Commissione di Vigilanza una relazione annuale sui programmi trasmessi;
d) verificare l’imparzialità e la completezza delle informazioni con riferimento agli indirizzi formulati dalla Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 Aprile 1989 n. 41 nonché assicurare il rispetto di tali indirizzi e più in generale delle disposizioni contenute nell’art. 16 della Legge citata;
e) indicare le linee generali dell’assetto organizzativo e della politica contrattuale. Nominare i Dirigenti, su proposta del Direttore Generale e dettare norme per l’assunzione e la gestione del personale;
f) elaborare gli indirizzi culturali ed editoriali della Società, affidati per l’attuazione al Direttore Generale;
g) esprimere direttive per la raccolta e la gestione della pubblicità;
h) nominare il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale;
i) convocare l’Assemblea dei Soci.

TITOLO V
DIRETTORE GENERALE E VICE DIRETTORE GENERALE

Art. 24

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità all’atto di concessione.
Il Direttore Generale risponderà della gestione aziendale e sarà responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed economicità.
Sarà compito del Direttore Generale predisporre la proposta di bilancio, le proiezioni economiche, il preventivo annuale dei ricavi e i piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, che saranno presentati al Consiglio di Amministrazione, mettere a disposizione della Commissione di Vigilanza la registrazione di tutte le trasmissioni effettuate.
Spetterà al Direttore Generale sovraintendere all’attività della Società; proporre la nomina dei Dirigenti e provvedere all’assunzione e gestione del restante personale, sulla base delle normative esistenti in San Marino.
Il Direttore Generale ha la firma di tutti gli atti attinenti alle materie di sua competenza, può nominare procuratori della Società; assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale è responsabile in qualità di Direttore di Testata anche dell’attività giornalistica.
Compie ogni altro atto che gli venga demandato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale è coadiuvato nell’espletamento delle sue funzioni, in esse compresa l’attività giornalistica, da un Vice Direttore Generale.
Il Vice Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, assume anche il ruolo di Vice Direttore della testata radiofonica e televisiva ed ha il compito di raccordare e coordinare le strutture aziendali, rispetto alle quali pertanto è collocato in posizione di supremazia gerarchica e funzionale rispondendo al Direttore Generale.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale svolge funzioni vicarie.
Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale possono essere revocati per gravi e giustificativi motivi con il voto dei tre quinti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di assenza o impedimento del Direttore Generale e del Vice Direttore le loro funzioni sono temporaneamente assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dette funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere indicato in sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri, è l’organo di controllo della Società, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Art. 26
Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono tutte e soltanto quelle disposte dalla Legge.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Collegio Sindacale che viene nominato dall’Assemblea.

TITOLO VII
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 27

L’esercizio sociale inizia con il 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Il primo bilancio sociale si chiuderà al 31 dicembre dell’anno.
Art. 28
Il bilancio preventivo e consuntivo della Società deve essere trasmesso all’Ente concedente nei termini previsti dall’Art. 15 dell’atto di concessione.
Art. 29
Alla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione dell’inventario, nonché alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite, allegando la propria relazione.
Art. 30
Il bilancio, con la nota integrativa, deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale a disposizione di chi voglia prenderne visione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Art. 31
Il Collegio Sindacale deve riferire sui risultati della gestione, sulla tenuta della contabilità e dei libri sociali, su ogni modificazione di oggetto sociale, del capitale sociale e sull’emissione delle obbligazioni, nonché su quanto prescrive la Legge o ritenga lo stesso Collegio Sindacale di dover riferire.
Il Collegio Sindacale si esprime mediante una relazione da trascriversi nell’apposito Libro dei Sindaci; Libro che dovrà essere depositato presso la sede sociale.
Art. 32
Il 4% (quattro per cento) dell’utile netto risultante dal bilancio viene depositato annualmente presso un Istituto di Credito Sammarinese per formare un fondo di riserva, finchè non sia raggiunta una cifra pari ad 1/5 (un quinto) del Capitale Sociale.
Dal fondo di riserva non potranno essere effettuati prelievi senza una deliberazione dell’Assemblea straordinaria, sentito il Collegio Sindacale.
I restanti utili sono soggetti a deliberazione dell’Assemblea per l’assegnazione ai Soci, per investimenti e/o per la costituzione di altri fondi di riserva.

TITOLO VIII

Art. 33

Per le controversie fra i Soci e la società, per quelle relative ai rapporti derivanti dal contratto sociale in cui la società è convenuta e per quelle di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione ed i dirigenti della società nonché tra loro e la società è competente l’Autorità giudiziaria sammarinese.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si farà riferimento alla vigente Legge sulle Società e alle Leggi sammarinesi in materia di concessione dei servizi di telecomunicazioni e alle successive modifiche.
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San Marino: 12.11.2012/1712 d. F. R.
Il sottoscritto dott. Maria Luisa Berti, Notaio pubblico in San Marino, attesta e certifica che il testo sopra trascritto su n. 7 fogli è in tutto conforme allo statuto sociale della Società Anonima per Azioni “SAN MARINO RTV S.p.a.”, con sede legale a San Marino in Via J. F. Kennedy n.c.13 (R.S.M.), come modificato dall’Assemblea dei Soci in data 14.12.2011, il cui verbale è stato ricevuto con rogito del sottoscritto Notaio in pari data Rep. N.646, reg.to a San Marino il 15.12.2011 al n.13704 Vol.2011.
Si rilascia in carta semplice ai sensi dell’art. 6 della Legge 27.04.1989 n. 41.