Il Consiglio dell’Ordine ritiene importante informare l’opinione pubblica dell’entrata in vigore del Decreto Delegato 31.01.2019 n. 24 col quale sono state apportate revisioni ed integrazioni al Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie, introducendo auspicate disposizioni transitorie per i fabbricati realizzati o modificati in assenza di titolo edilizio antecedentemente all’entrata in vigore del Testo Unico.
Tale intervento pare destinato se non a risolvere quantomeno a mitigare in misura finalmente rilevante le problematiche che avevano così profondamente inciso sul mercato immobiliare fino al punto di paralizzare le compravendite.
Il decreto non solo costituisce un’evidente semplificazione delle norme e delle procedure atte a stabilire la conformità edilizia rispetto al titolo delle singole proprietà immobiliari, ma introduce come parametro preminente ed assorbente quello della “superficie utile” chiarendo che non si ha difformità in tutti quei casi in cui l’aumento della superficie non ecceda il 12%.
In nessun caso la quota di superficie pari al 12% da luogo a difformità, costituendo una franchigia assoluta a beneficio degli aventi diritto.
Si tratta di una previsione che elimina in radice il criterio della tolleranza percentuale delle misure progettuali, risultata all’atto pratico troppo complessa ed ingiustamente onerosa.
Il secondo criterio assolutamente innovativo adottato dal decreto riguarda gli accessori comuni e prevede la prescrizione delle violazioni permanendo in capo a ciascun proprietario unicamente l’obbligo di corrispondere una somma una tantum di € 1.500,00.
Gli effetti sicuramente positivi del provvedimento adottato che già si riverberano sul mercato immobiliare, corrono, tuttavia il concreto rischio di essere in parte vanificati nel caso in cui non si giungesse in tempi celeri alla ratifica del decreto, dando così definitiva certezza ai soggetti interessati, predisponendo nel medesimo termine gli strumenti applicativi che consentano il pagamento della somma prevista in tema di violazioni sugli accessori comuni.
L’OAN rileva infine che il risultato raggiunto dal Decreto Delegato si troverebbe ad essere, per l’ennesima volta, vanificato nel caso in cui in sede di ratifica venissero apportate allo stesso modifiche od integrazioni che già in passato hanno dimostrato la loro inefficacia e parimenti se nell’applicazione, la struttura burocratica del Paese ne svilisse la solare linearità portando per l’ennesima volta complicazioni e lungaggini laddove vi è necessità di semplificazione e celerità.
Si auspica pertanto, nell’interesse dei cittadini e degli operatori del settore, che l’organo legislativo voglia al più presto procedere con la ratifica del decreto così come adottato, disponendo al contempo gli strumenti attuativi per il concreto esercizio dei diritti garantiti dallo stesso.
Tale intervento pare destinato se non a risolvere quantomeno a mitigare in misura finalmente rilevante le problematiche che avevano così profondamente inciso sul mercato immobiliare fino al punto di paralizzare le compravendite.
Il decreto non solo costituisce un’evidente semplificazione delle norme e delle procedure atte a stabilire la conformità edilizia rispetto al titolo delle singole proprietà immobiliari, ma introduce come parametro preminente ed assorbente quello della “superficie utile” chiarendo che non si ha difformità in tutti quei casi in cui l’aumento della superficie non ecceda il 12%.
In nessun caso la quota di superficie pari al 12% da luogo a difformità, costituendo una franchigia assoluta a beneficio degli aventi diritto.
Si tratta di una previsione che elimina in radice il criterio della tolleranza percentuale delle misure progettuali, risultata all’atto pratico troppo complessa ed ingiustamente onerosa.
Il secondo criterio assolutamente innovativo adottato dal decreto riguarda gli accessori comuni e prevede la prescrizione delle violazioni permanendo in capo a ciascun proprietario unicamente l’obbligo di corrispondere una somma una tantum di € 1.500,00.
Gli effetti sicuramente positivi del provvedimento adottato che già si riverberano sul mercato immobiliare, corrono, tuttavia il concreto rischio di essere in parte vanificati nel caso in cui non si giungesse in tempi celeri alla ratifica del decreto, dando così definitiva certezza ai soggetti interessati, predisponendo nel medesimo termine gli strumenti applicativi che consentano il pagamento della somma prevista in tema di violazioni sugli accessori comuni.
L’OAN rileva infine che il risultato raggiunto dal Decreto Delegato si troverebbe ad essere, per l’ennesima volta, vanificato nel caso in cui in sede di ratifica venissero apportate allo stesso modifiche od integrazioni che già in passato hanno dimostrato la loro inefficacia e parimenti se nell’applicazione, la struttura burocratica del Paese ne svilisse la solare linearità portando per l’ennesima volta complicazioni e lungaggini laddove vi è necessità di semplificazione e celerità.
Si auspica pertanto, nell’interesse dei cittadini e degli operatori del settore, che l’organo legislativo voglia al più presto procedere con la ratifica del decreto così come adottato, disponendo al contempo gli strumenti attuativi per il concreto esercizio dei diritti garantiti dallo stesso.
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