Le adozioni, sia nazionali che internazionali, rappresentano un grande gesto d’amore che, per essere tale, deve avere come obiettivo primario il benessere del piccolo che diventerà figlio. Per questo motivo, le procedure per l’adozione – ritenute da molti estremamente rigide - devono essere difese da qualsiasi manipolazione. I legislatori sammarinesi hanno prodotto due testi, per certi versi all’avanguardia e senza dubbio di grande tutela per i bimbi adottivi. Sono la legge di riforma del diritto di famiglia e quella in materia di adozioni di minori stranieri. Sul Titano l’adozione è consentita ai coniugi o alla singola persona in possesso di tre requisiti: aver compiuto 25 anni, essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori che si intendono adottare, aver superato l’età del figlio adottivo di almeno 18 anni e di non più di 45. L’adozione è consentita a favore di minori che non abbiano superato i 12 anni, età che sale a 14 in caso di bimbi stranieri. Regole flessibili per chi intende diventare genitore ma estremamente severe quando si tratta di verificare lo stato di adottabilità, proprio per evitare ogni tipo di illecito. Tutto, a San Marino, passa attraverso il Tribunale, che si avvale del parere del Servizio Minori. Il grado di civiltà di un paese si misura in rapporto alle difese che offre ai più deboli. Ed è importante sottolineare che a San Marino, i genitori adottivi usufruiscono di tutte le opzioni riconosciute ai genitori naturali, come il distacco dal lavoro per maternità, l’aspettativa post-parto e il tempo parziale.
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