SAN MARINO

Cambia il Codice della strada: pedoni e ciclisti con indumenti catarifrangenti, ecco tutte le modifiche

Segnalazione sulla patente solo dopo il superamento dei limiti di velocità di 9 chilometri orari. Riviste le disposizioni sul contrassegno di parcheggio e circolazione per le persone con disabilità o invalidità. Decreto in vigore solo dopo la ratifica

Cambia il Codice della strada: pedoni e ciclisti con indumenti catarifrangenti, ecco tutte le modifiche.

A San Marino viene modificato, in alcuni punti, il Codice della strada. Quelli salienti riguardano l'obbligo per pedoni e ciclisti di indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti nelle ore serali e notturne e comunque in condizioni di scarsa visibilità. È stata così recepita un'Istanza d'Arengo, che ne faceva richiesta, approvata in Consiglio nel gennaio 2021. Nella stesura di tali articoli – si legge nella relazione della segreteria Affari Interni al decreto delegato 28 febbraio 2023 n.33 – ci si è allineati con la normativa italiana al fine di garantire regole di comportamento omogenee per ciclisti e pedoni in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica. Introdotto inoltre l'obbligo per i ciclisti di condurre il veicolo a mano “quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

Altra novità la creazione di una fascia d'esenzione nei casi di superamento di velocità rilevato con strumenti velox (autovelox e telelaser). Allo stato attuale, ogni contravvenzione per eccesso di velocità presupponeva la segnalazione sulla patente. Con le modiche, la sanzione accessoria verrà comminata solo nei casi in cui il superamento sia superiore a 9 km/h rispetto al limite imposto. Inoltre con la nuova formulazione, la segnalazione o il provvedimento sospensivo non vengono più posti a carico del proprietario del veicolo, al quale, invece, viene comminata una sanzione in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente.

Riviste anche le disposizioni relative al contrassegno di parcheggio e circolazione per le persone con disabilità o invalidità. Se finora la normativa disponeva il rilascio del contrassegno solo a favore delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, la nuova formulazione amplia la casistica comprendendo i non vedenti, le persone con patologie psichiche o disabilità intellettive, nonché invalidità agli arti superiori, tali da pregiudicare l’autonomia. Il contrassegno, che ha validità di 5 anni, non è più vincolato ad uno specifico veicolo ed è concesso a prescindere della titolarità di una patente o della proprietà di un automezzo. L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste (da 200 a 500 euro), ne comporta il ritiro immediato ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo, dalla sua revoca.

Nel decreto delegato si precisa che lo stesso entrerà in vigore solo dopo la ratifica del Consiglio Grande e Generale “al fine – si legge – di dare alla popolazione un congruo periodo di adattamento alla nuova normativa e permettere agli uffici di adeguare i propri sistemi informatici”. Solo l'articolo 6, relativo al superamento di velocità rilevato con strumenti velox, è già esecutivo.

Consulta il Decreto delegato 28 febbraio 2023 n.33

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File allegati

  • DECRETO DELEGATO 28 febbraio 2023 n.33
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