Censimento armi: tempi e modalità
A partire dal 1° settembre 2014 dovranno recarsi presso le Brigate della Gendarmeria di competenza territoriale, dove riceveranno gli appositi moduli per il censimento delle armi (dichiarazione di possesso di arma/i da fuoco). Il personale della Brigata verificherà la corrispondenza fra quanto dichiarato e le risultanze dei database delle armi, accessibili via telematica, e le dichiarazioni cartacee di possesso e/o cessioni di armi. Se nel corso delle verifiche preliminari risulteranno dichiarate armi non precedentemente registrate, la Gendarmeria nella circostanza redigerà, per ciascuna arma, un “P.V. di dichiarazione di arma non registrata” contenente tempi e modalità dell’avvenuto possesso, per la successiva registrazione a nome del dichiarante. Nel caso in cui, invece, dai database elettronici risultino armi in carico al dichiarante per le quali lo stesso ne dichiari il non possesso per cessione a terzi, dovrà essere redatto un apposito “P.V. di dichiarazione di perdita di possesso di arma per cessione” nel quale dovrà essere riportato ogni elemento utile al fine di tracciare il percorso dell'arma. Infine, si informano tutti i possessori di arma che la Legge n.122/2012 prevede che anche per la semplice detenzione è necessario un titolo abilitante.
Pertanto se il soggetto dichiarante non risulta in possesso di titolo abilitante per la sola detenzione di armi ovvero per l’attività venatoria o sportiva, avrà tempo 30 giorni dalla dichiarazione relativa al censimento per presentare apposito certificato medico attestante rispettivamente l’idoneità psichica ovvero psicofisica ovvero la prenotazione per la visita medesima il cui esito sarà propedeutico al rilascio di idoneo titolo alla detenzione. In alternativa, nei medesimi tempi, l’arma dovrà essere ceduta in via definitiva a soggetto titolato.
Comunicato stampa Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio