PRONUNCIA

Collegio Garante: dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione del Codice della Strada

La pronuncia, risalente allo scorso 9 marzo, riguarda l'Articolo 66 comma 4

Non è certo infrequente vedersi recapitare multe, anche salate; e non riuscire a ricordare di essere stati effettivamente al volante della propria auto, nella data e nel luogo riportati nel verbale. Può capitare per un autovelox, o comunque ogniqualvolta le Forze dell'Ordine non possano contestare immediatamente l'infrazione. Il problema è che la sanzione pecuniaria – per la quale non è in discussione la responsabilità solidale del titolare del mezzo – può essere talvolta accompagnata da misure accessorie, come la sospensione della patente. E in questi casi la normativa sammarinese prevede, dal 2021, una sorta di automatismo: se entro 20 giorni dalla notifica non si forniscono le generalità, dell'effettivo responsabile dell'infrazione, le misure accessorie sono poste a carico del proprietario. In precedenza non era così, essendo possibile giustificare la mancata comunicazione. Questione che si pone in particolare per i vertici di aziende dotate di una flotta di veicoli. Tanto che il legale rappresentante di una s.p.a. - che rischiava una segnalazione sulla patente - aveva di recente sollevato un sindacato di legittimità costituzionale, sull'articolo 66 comma 4 del Codice della Strada. La sanzione accessoria – si era sottolineato – incide infatti sulla libertà di circolazione del destinatario: è afflittiva, e presuppone la colpevolezza. Rilievi accolti infine dal Collegio Garante, che ha definito la disposizione in questione “non proporzionata” e in contrasto con il principio di ragionevolezza, non prevedendo la possibilità per il proprietario del mezzo di motivare l'omessa comunicazione delle generalità del conducente. Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Si attende ora un intervento normativo, sul punto. Un ipotetico modello quello della vicina Italia; dove la normativa della patente a punti prevede, in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente – senza giustificato motivo – una sanzione pecuniaria piuttosto robusta.
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