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La legge sui giochi a San Marino

2 feb 2008
Gioco
Gioco
La legge che disciplina l’esercizio dei giochi è stata approvata il 25 luglio del 2000 e consta di 18 articoli. Sono considerati giochi le attività nelle quali l’abilità è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. La legge non disciplina invece il gioco d'azzardo che rimane vietato in qualunque forma esercitato. Tuttavia non esiste una definizione di gioco d’azzardo riconosciuta da tutti. Ogni paese stabilisce il confine fra gioco della sorte e gioco d’azzardo e si regola come meglio crede. Il Governo ha comunque manifestato la volontà di presentare al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge che aggiorni la normativa vigente e definisca con esattezza i parametri dei giochi della sorte.
Il controllo e la vigilanza dell'attività di organizzazione e gestione è demandato ad un organo di controllo composto da membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per un periodo non superiore ai 3 anni. Nel dicembre del 2006 è stato istituito l’Ente di Stato dei Giochi, legge che ha rafforzato la gestione e il controllo dell’attività da parte dello Stato. Viene così garantita la trasparenza dato che un Ente Pubblico detiene l’esercizio in esclusiva. La legge determina inoltre il superamento delle concessioni con il passaggio della conduzione delle sale giochi ad una impresa dove lo Stato detenga la maggioranza delle azioni.
Il programma di Governo prevede che il resto della partecipazione societaria venga completata attraverso lo strumento dell’azionariato popolare. Le altre concessioni attualmente in essere non verranno quindi rinnovate alla loro naturale scadenza.

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