Garantire la continuità didattica nell’insegnamento. Questo l’obiettivo della legge, approvata in Consiglio, che disciplina gli incarichi di supplenza nelle scuole della Repubblica. Un provvedimento che introduce importanti novità per la continuità didattica nei casi di supplenze durante l’anno scolastico. L’insegnante provvisorio conserva infatti l’incarico fino al rientro effettivo in servizio del titolare del posto di lavoro, anche qualora la causa dell’assenza vari nel tempo. Fino ad oggi invece ad ogni cambiamento delle motivazioni di assenza, veniva automaticamente a cessare l’incarico conferito ad un primo supplente per passare ad un secondo e così via, ad ogni variazione. Per questi motivi la nuova normativa, secondo il Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione Rosa Zafferani, troverà l’immediato consenso delle famiglie: meno disagi per i figli, con la possibilità di rapportarsi, salvo eccezioni, ad un solo insegnante supplente che prenderà le redini del programma didattico fino al ritorno del titolare. L’insegnante a cui viene riconfermata la supplenza, ha inoltre la facoltà di accettare o rifiutare l’incarico, senza pregiudizio alla propria posizione in graduatoria. Con questo – puntualizza Rosa Zafferani – si è voluto salvaguardare il diritto alla scelta di ogni lavoratore. La legge interviene anche sul riconoscimento del congedo ordinario per chi non è di ruolo: in caso si lavori per l’intero anno scolastico o almeno per un periodo che va da 200 a 270 giorni, si ha diritto alle ferie maturate in base alle ore lavorative. Per chi invece ha lavorato per meno di 200 giorni, vengono applicati i criteri dell’attuale legge organica, quindi 1 giorno di ferie al mese.
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