CODICE DELLA STRADA

Stretta su uso di stupefacenti alla guida, come funziona a San Marino

La riforma italiana, molto criticata, punta sulla tolleranza zero con la sospensione automatica della patente, mentre a San Marino prevale la verifica dello stato di alterazione psicofisica: ecco le differenze

Stretta su uso di stupefacenti alla guida, come funziona a San Marino.

NORMA CONTESTATA
La riforma del Codice della Strada approvata dal Senato introduce una norma che consente la sospensione della patente in caso di test positivo per sostanze stupefacenti, anche se non si è in stato di alterazione durante la guida. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che richiedeva la dimostrazione dell’alterazione psicofisica.

Critiche arrivano da associazioni antiproibizioniste, che definiscono la norma repressiva e priva di basi scientifiche: tracce di THC, ad esempio, possono persistere nell'organismo per giorni o settimane, senza che vi sia alcun effetto sulla lucidità. Non sono previste deroghe nemmeno per l’uso terapeutico della cannabis.

Secondo i detrattori, la legge non migliora la sicurezza stradale e potrebbe essere impugnata per incostituzionalità. Il governo, rappresentato dal ministro Salvini, difende la misura come deterrente contro l’uso di droghe alla guida, ma associazioni e politici come Europa Radicale denunciano la mancanza di attenzione scientifica e l’intento punitivo della norma.

E A SAN MARINO?
L'ultimo aggiornamento del Codice della Strada è recentissimo - ratificato il 14 novembre 2024 -, giunto con un Decreto delegato. In particolare la guida in stato di alterazione psicofisica è punita dall'articolo 57. Se la norma prevede dei parametri per la guida in stato d'ebbrezza, per le sostanze stupefacenti e i medicinali parla di "indizi presuntivi dello stato di alterazione psicofisica".

Cosa succede nella prassi. Gli agenti potrebbero rilevare evidenti e conclamati segnali di alterazione psicofisica – la cosiddetta 'contestazione sintomatica' in base a odore, presenza di aghi o siringhe, scarsa lucidità del soggetto nel parlare, occhi lucidi, pupille dilatate, sudore –, poi riscontrabili da un esame tecnico, come il drug test sul posto o, più di frequente, le analisi dei liquidi biologici. Il rifiuto a sottoporsi ai test è punito con l'arresto di secondo grado.

Ma in assenza di un'evidente alterazione, anche in caso di positività a droghe, la norma viene facilmente 'aggirata'. Il conducente risultato positivo a sostanze, potrebbe infatti dichiarare di aver assunto droga nei giorni precedenti all'estero, contestando così il difetto di giurisdizione. Di fatto non è possibile determinare lo stato di alterazione psicofisica sulla base della sola positività ai test. Le sostanze – THC in particolare – infatti possono rimanere nel sangue anche per oltre una settimana. 

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