Il Tribunale rigetta il ricorso di ALFAD
ALFAD aveva chiesto di inibire a Pro.Stand e a Rimini Fiera l'acquisizione di servizi di allestimento fieristico a favore di ditte asseritamente clienti di ALFAD in virtù del rapporto di lavoro mantenuto - e successivamente cessato - con una collaboratrice di ALFAD quindi trasferitasi a Pro.Stand, accusando con ciò Rimini Fiera di indebite pressioni sulla stessa collaboratrice affinché concludesse il suo rapporto con ALFAD.
Il Giudice, Dr.ssa Maria Antonietta Ricci ha stabilito che ‘non ci sono concreti e seri elementi per poter ipotizzare, nel caso di specie, il cosiddetto storno di dipendenti’.
Il Legale di Rimini Fiera, avv. Filippo Casanti spiega che il Giudice, ritenendo inverosimile la ricostruzione rappresentata dalla società ALFAD, ha anche riconosciuto la correttezza dei comportamenti tenuti da Rimini Fiera, da Pro.Stand e dalla collaboratrice, associandoli ad una attività da ricondurre ad un ambito concorrenziale e di mercato.
Il Tribunale ha condannato ALFAD a rifondere le spese di lite.
Elisabetta Vitali
Communication manager Rimini Fiera S.p.A.