Arlotti: agevolazione Irap stagionali, vale anche per le assunzioni effettuate nel 2016
L'articolo 1, comma 73, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha concesso un'agevolazione IRAP sul costo del lavoro per l'assunzione dei lavoratori stagionali per almeno 120 giorni, ricorda Arlotti. Il costo del lavoro è deducibile, ai fini Irap, a decorrere dal secondo rinnovo contrattuale con lo stesso datore di lavoro nel limite massimo del settanta per cento. “Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, rispondendo ad un documento di sindacato ispettivo il 28 gennaio 2016, hanno già chiarito che il calcolo dei 120 giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. La norma vale a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per cui, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi già forniti, uno stesso datore di lavoro, che rinnovi un contratto di lavoro nell'anno 2016 allo stesso lavoratore stagionale che aveva già lavorato per lui nell'arco del 2015, potrà già fruire della deduzione IRAP”.
Come confermato dal ministero delle Finanze nel question time di ieri, datori di lavoro potranno dunque ottenere, già nella dichiarazione relativa all'anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell'arco dell'anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell'anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente per almeno 120 giorni nei due anni.