Arlotti: sicurezza delle cure e rischio clinico, approvata la legge
In particolare la proposta prevede il passaggio della responsabilità civile del medico da contrattuale ad extracontrattuale, per cui l’onere della prova è in capo al paziente che si ritiene danneggiato e che deve dimostrare la colpa del medico. Scompare il “contatto sociale” per cui nonostante il professionista si presentasse come lavoratore alle dipendenze della struttura medico-ospedaliera pubblica, poteva essere tenuto direttamente al risarcimento del danno.
La responsabilità contrattuale sarà solo della struttura ospedaliera: il paziente danneggiato potrà ottenere un più sicuro risarcimento, contando direttamente sul soggetto economicamente più solido.
Rientrando nella responsabilità extracontrattuale quella del medico dipendente o convenzionato, il termine per la prescrizione sarà di 5 anni, dal momento in cui il paziente sia venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico. La responsabilità del medico specialista privato resta di tipo contrattuale.
Viene introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario). Il medico è sollevato da responsabilità penale se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Potrà essere accusato solo di omicidio colposo o lesioni personali: al di fuori di queste due casistiche, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.
A Rimini l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri conta 2125 iscritti all’albo.
Comunicato stampa
On. Tiziano Arlotti