CDA-AASLP: doveroso fare chiarezza contro accuse e strumentalizzazioni

CDA-AASLP: doveroso fare chiarezza contro accuse e strumentalizzazioni.

La notizia apparsa nei giorni scorsi sulla stampa locale, attraverso la quale il Presidente di Libera accusa il Governo di aver “estromesso ed esautorato” il Sindaco Revisore dal CDA dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, merita chiarezza e approfondimento, per evitare imputazioni improprie e strumentalizzazioni. In virtù di un orientamento, la nomina dei componenti dei collegi sindacali di spettanza del Consiglio Grande e Generale fa riferimento ai requisiti previsti dalla normativa in materia societaria, al fine di individuare i professionisti idonei a ricoprire il ruolo, con le opportune competenze ed esperienze tecniche ed amministrative. Questa prassi è adottata in virtù delle rilevanti responsabilità in capo agli stessi, quali organi di controllo e vigilanza sull’amministrazione degli Enti. Tale orientamento è dunque stato seguito anche per la nomina dei membri del Collegio Sindacale delle Aziende Autonome (attualmente collegio sindacale dell’AASLP e dell’Autorità per l’aviazione Civile e la Navigazione Marittima). In virtù dell’orientamento adottato dal Consiglio Grande e Generale, come si evince dagli atti dello stesso Consiglio, da diversi anni a questa parte, la nomina dei membri di questo collegio, così come per il collegio di altri Enti, per quanto concerne i requisiti per ricoprire l’incarico, si è fatto riferimento alla normativa in materia societaria e più precisamente all’Articolo 61 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.i. che testualmente recita:
“1. Il Collegio Sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2.Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3.I restanti membri, se non iscritti a tale Registro, devono risultare iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all’Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l’iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l’abilitazione all’esercizio di tali libere professioni ottenuta all’estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4.La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5.Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea.
6.Il Sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.”
Il Consiglio Grande e Generale con il suddetto orientamento ha inteso avvalersi di professionalità contabili, la cui competenza deve essere attestata con l’iscrizione nei registri e rispettivi albi professionali, così come disposto per le società. La permanenza di tali requisiti, è ritenuta un principio assodato e consolidato per l’intera durata dell'incarico, in quanto la cessata attività lavorativa e la cancellazione dall’Ordine professionale o dal Collegio dei Sindaci Revisori comporta una mancata abilitazione e quindi alla mancata responsabilità richiesta per la funzione di vigilanza e controllo che ciascun Sindaco deve esercitare all’interno degli Enti e le Aziende Pubbliche in virtù della notevole mole di finanziamenti. Basti pensare che i professionisti, quando esercitano la libera professione, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione a garanzia del proprio operato. Il Sindaco in questione, al momento della nomina era in possesso dei suddetti requisiti, ma da ottobre 2020 (senza nulla comunicare al rispettivo Collegio Sindacale o al Presidente dell’AASLP) ha cessato definitivamente la propria attività libero professionale e la conseguente cancellazione dal rispettivo Albo. La sospensione dall’incarico del Sindaco Revisore, non può essere strumentalizzata politicamente, come volutamente espresso dal Presidente di Libera, facendo passare un messaggio distorto di voler “estromettere o esautorare” dalla propria funzione un Sindaco Revisione nominato dall’opposizione, ma piuttosto un fatto nel rispetto delle regole.

Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio e all’Ambiente): “Anche se a mio avviso l’interpretazione della Legge è chiara, tuttavia l’orientamento relativo al principio della permanenza dei requisiti durante tutto l’incarico dei Sindaci Revisori dell’AASLP e dell’Autorità per l’aviazione Civile e la Navigazione Marittima, è del Consiglio Grande e Generale. Pertanto qualora le forze politiche ritengano opportuno affrontare l’argomento, il tema verrà discusso in Consiglio e sarà lo stesso Consiglio a dirimere in merito alla necessità di fare chiarezza attraverso una norma generale.”

c.s. Segreteria di Stato Territorio
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