Comunicato del Dipartimento Finanze e Bilancio
Il Dipartimento Finanze e Bilancio, in considerazione dei quesiti pervenuti da parte dei contribuenti, precisa che l’imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere (IRAFE), istituita con l’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, è dovuta per ogni esercizio fiscale e deve essere autoliquidata dal contribuente con la dichiarazione DAPEF, il cui termine di presentazione scade il 30 giugno dell’anno successivo al quale la dichiarazione si riferisce. Pertanto, stante le disposizioni vigenti, l’IRAFE relativa all’esercizio fiscale 2022 è dovuta entro il 30 giugno 2023, con autoliquidazione nella dichiarazione DAPEF dell’esercizio 2022, relativamente alle attività finanziarie detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2022 e non è dovuta su eventuali rimpatri effettuati entro il 31 dicembre 2022.
Cs - Dipartimento Finanze e Bilancio
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