Comunicato stampa ISS su accertamenti e recuperi
Tale assetto normativo prevede espressamente quanto debba essere dichiarato - sotto la propria responsabilità - da parte dell’assicurato che intenda fare richiesta di prestazioni pensionistiche e dell’eventuale integrazione al minimo.
Nello specifico la normativa prevede che il richiedente “dovrà dichiarare di non usufruire di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica di San Marino o Stato estero, di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza, di non avere rendite catastali prodotte da proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, per un importo complessivo annuo pari o superiore a € 2.500,00. Tale importo è annualmente rivalutato alle medesime condizioni stabilite all’articolo 5 della Legge n.157/2005”.
L’attività di verifica e controllo viene quindi espletata ogni anno su circa 4mila beneficiari di prestazioni previdenziali erogate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Le procedure di accertamento, per effetto dei Decreti n. 82/2012 e N.67/2013 hanno già tenuto conto della proroga dei termini per la presentazione/rettifica della dichiarazione di responsabilità relative all’anno 2012 prevedendo inoltre una integrale sanatoria per l’intero periodo pregresso e per il 2012 con la previsione di un recupero pari al 10% della pensione indebitamente percepita e per il 2013 di un recupero del 20%.
I controlli sulle dichiarazioni di responsabilità sono effettuati dall’Ufficio Prestazioni Economiche dell’I.S.S. nell’ambito delle attività di controllo che vengono ordinariamente eseguite anche sulle dichiarazioni dei redditi dell’Ufficio Tributario e sugli archivi dell’Ufficio del Catasto, ai quali l’Ufficio accede attraverso le procedure informatiche dal 2014.
Dal 2013 ad oggi, sono circa 200 i soggetti che, in base ai controlli, sono risultati oggetto di rettifica dell’importo della prestazione erogata e che nel tempo hanno quindi percepito integrazioni non dovute in quanto beneficiari di redditi esteri non precedentemente dichiarati.
L’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS ha quindi proceduto col comunicare agli interessati, fin dall’ottobre 2013: l’esito dell’accertamento, l’ammontare dell’importo indebitamente percepito da restituire e il nuovo calcolo dell’importo previdenziale erogato dall’ISS tenuto conto di tutti i redditi previsti dalla Legge. Su richiesta degli interessati, e tenendo in considerazioni eventuali situazioni di difficoltà, previa autorizzazione della Direzione Amministrativa, si è inoltre consentita l’impostazione di piani di rateizzazione.
In merito a recenti interventi e comunicati apparti sulla stampa e sui media in relazione a tale argomento, la Direzione Amministrativa dell’I.S.S. intende precisare e sottolineare che, nell’attività svolta, l’Ufficio Prestazioni Economiche ha applicato le norme in vigore per l’accertamento e il recupero di eventuali importi integrativi previdenziali indebitamente ricevuti dai pensionati che per la prima volta dichiaravano o che erano tenuti a dichiarare la titolarità di redditi di altra natura.
L’Ufficio Stampa