Consulta per l'Informazione su richieste cancellazione articoli

Consulta per l'Informazione su richieste cancellazione articoli.

La Consulta per l’Informazione esprime preoccupazione poiché stanno giungendo alle redazioni, soprattutto dei giornali on-line, numerose richieste, molto spesso prive di fondamento, di cancellazione di articoli. Ha destato, d’altra parte, una certa perplessità il provvedimento n. 10 del 10 settembre diramato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella forma dell’avvertimento indiscriminato a tutti gli operatori dell’informazione. Perplessità in primo luogo poiché si tratta, appunto, di un avvertimento generalizzato e non legato ad uno specifico fatto o comportamento di eventuale violazione della normativa sulla privacy da parte di un operatore dell’informazione relativamente al “diritto all’oblio” che l’Autorità richiama; in secondo luogo poiché l’avvertimento, proprio in quanto del tutto generico e recante l’intimazione che “la mancata cancellazione dei dati personali laddove ricorrano i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio (…) integra una violazione delle disposizioni della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 passibile di sanzioni pecuniarie”, è parso una pressione sull’intera categoria. L’intimazione che, tra l’altro, viene formulata in assenza di indicazioni specifiche su che cosa l’Autorità esattamente intenda per diritto all’oblio laddove lo si debba contemperare con il diritto di cronaca, si limita piuttosto a richiamare l’articolo 17 della legge 171/2018 rubricato Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio», che però al comma 3 specifica esso stesso come i commi precedenti, che prevendo la cancellazione dei dati personali, non si applichino “per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione”. Tuttavia, la circostanza che desta ancora più preoccupazione risiede nel fatto che. proprio all’indomani dell’invio dell’avvertimento, sono letteralmente fioccate richieste - proprio richiamando il provvedimento numero 10 del 10 settembre - di cancellazione di interi articoli da siti di informazione, articoli anche attuali che, oltre a costituire per pubblico interesse, importanza, rilevanza notizie un esercizio legittimo del diritto di cronaca, sono un fondamentale presidio di memoria storica, soprattutto per un piccolo Paese quale è San Marino. Ora, se è vero che il diritto di cronaca e di archivio storico delle notizie vanno contemperati con il diritto all’oblio, quello che preoccupa è che il giornalista titolare del trattamento dei dati, visto l’avvertimento del tutto generico dell’Autorità garante, possa essere preso a bersaglio di richieste di cancellazione, prima, e di sanzioni, poi, anche laddove abbia motivato la propria risposta di diniego alla cancellazione sulla base dei parametri che sostanziano il diritto di informazione, peraltro fissati in un apposito Codice di condotta che la stessa Consulta ha approvato già a dicembre 2021. Si vuole poi specificare che un conto è la cancellazione o anonimizzazione dei dati personali laddove ricorrano i presupposti, altra cosa è, invece, la cancellazione di articoli che, proprio in ossequio al diritto di cronaca e alla fondamentale necessità di preservare la memoria storica di una comunità, non può essere pretesa o imposta. Cosa che invece avviene, adesso brandendo anche il provvedimento citato, nella quasi totalità dei casi. Proprio perché, tuttavia, il provvedimento dell’Autorità per la privacy ha mosso forti pressioni sui giornalisti, in particolare sui siti di informazione, per la cancellazione di articoli, la Consulta intende stigmatizzare quanto sta accadendo segnalandolo anche nelle sedi internazionali a tutela del diritto di informazione, di cronaca, di conservazione storica delle notizie.

cs il Direttivo della Consulta per l’informazione

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