Correntisti ex Banca Cis. Scambio “volontario” obbligazioni BNS con titoli di Stato
Nelle ultime settimane gli ex correntisti di Banca CIS, titolari di obbligazioni BNS con scadenza al 2024 ed al 2026, sono stati contattati, sia informalmente che per il tramite di missive, dalle banche depositarie che hanno richiesto loro di sottoscrivere lo scambio tra obbligazioni ed i Titoli di Stato aventi scadenza al 2037 ed al 2042 di cui ai D.D. 168 e 169 del 16.12.2022. A quanto riferitoci, alcuni responsabili degli istituti coinvolti hanno, per via telefonica, addirittura parlato di obbligatorietà – “in base alla Legge”! – di procedere a tale sottoscrizione onde non incorrere nel rischio di perdere del tutto i propri risparmi. Nella modulistica che ci è stata mostrata, richiamandosi in maniera generica alla normativa di riferimento che imporrebbe un tale adempimento, si precisa ovviamente che l’adesione ha carattere “volontario”. Vogliamo precisare innanzitutto come l’adesione allo scambio – e la sollecitata sottoscrizione dei moduli – non risultino in alcun modo obbligatori e tassativi. La mancata adesione non compromette, a fronte del paventato mantenimento delle obbligazioni, maggiori rischi per i titolari considerato che, a mente dell’art. 7, comma I, del decreto delegato n. 126 del 2020 queste ultime sono, comunque, garantite dallo Stato. Non si comprende, inoltre, la ragione per la quale è stato indicato come perentorio ai fini dell’adesione il termine del 09.03.2023 in ragione del fatto che le obbligazioni in questione hanno scadenza, rispettivamente, al luglio 2024 ed al luglio 2026. In caso di adesione volontaria – che significa però accettare un titolo che scadrà nel 2037 o nel 2042 in luogo di uno che scadrà nel 2024 o 2026 - evidentemente il soggetto potrà immediatamente beneficiare del diverso rendimento previsto dal titolo di Stato in luogo di quello previsto dall’obbligazione ma non si comprende perché ciò dovrebbe valere esclusivamente in caso di adesioni intervenute entro il 09.03.2023. Considerato, infine e soprattutto, che le fonti normative che disciplinano la conversione delle obbligazioni BNS – sia quelle 2022 che quelle 2024 e 2026 – sono le medesime non si comprendono gli effettivi contorni e finalità dell’adempimento che viene richiesto. La conversione come disciplinata dalla Legge 94 del 2022 e dai successivi Decreti Delegati non prevede – purtroppo! – alcuna facoltà di scelta. Perché, allora, ieri, sulle obbligazioni con scadenza al 2022, è stata automatica ed oggi viene richiesta l’adesione volontaria? All’epoca della prima conversione, peraltro, i membri del nostro comitato scrissero in massa alle banche per chiedere conto di quanto avvenuto e fu loro risposto che la conversione era avvenuta in forza della Legge n. 94 del 2022 senza ulteriori spiegazioni. A pensar male – quel tale sosteneva che spesso ci si indovina - potremmo pensare che il fine dell’adesione “volontaria” allo scambio sia quello di evitare che il titolare possa rivalersi, un domani, nei confronti dell’istituto di credito o, comunque, delle altre autorità che hanno gestito i passaggi degli ultimi mesi per eventuali responsabilità. Siccome noi del Comitato non siamo come quel tale e non vogliamo pensar male ci siamo attivati nelle ultime ore per chiedere, in via formale, agli istituti di credito ed alle autorità competenti chiarimenti sui molti aspetti poco chiari del passaggio che viene richiesto ed invitare gli interlocutori bancari a maggiore trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Nel frattempo abbiamo invitato, per doverosa cautela, a fronte della molta confusione che si è ingenerata sul tema, i nostri aderenti a NON sottoscrivere alcun modulo di adesione alla conversione finchè la situazione non sarà meglio chiarita ed approfondita. In tal senso suggeriamo di comportarsi anche a tutti coloro che si trovino nella medesima situazione che terremo informati, anche a mezzo stampa, degli sviluppi.
Thomas Biagi
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