Evitare il far west del commercio dei tessuti umani derivanti dalla pratica dell’aborto
A dispetto delle reiterate negazioni da parte dei propugnatori della liberalizzazione dell’aborto a San Marino, il testo di legge oggi in discussione evita accuratamente di condividere ed anche solamente di citare i paletti legislativi che a livello internazionale sanciscono l’assoluta proibizione del commercio dei tessuti umani derivanti dalla pratica dell’aborto; e non proibire questa pratica disumana significa aprire le porte ad ogni genere di speculazione ed abuso, facendo diventare San Marino un “buco nero” in cui ogni pratica altrove illegale possa trovar spazio grazie ad operatori senza scrupoli che approfittino, come già accaduto in altri stati europei, della assenza di leggi. Ciò va assolutamente contrastato e rigorosamente prevenuto. Ricordiamo che fra gli Enti che dagli anni ’70 in poi hanno promosso la proibizione del commercio e/o cessione (per qualsiasi scopo) dei tessuti umani derivanti dalla pratica dell’aborto vi sono: il Parlamento europeo, la Corte Europea di Giustizia ed il Consiglio d’Europa. Il fondamento di questa proibizione è il riconoscimento internazionale, oramai assodato ed inamovibile, della dignità umana dell’embrione, e quindi di ogni sua parte, anche dopo la morte procurata dalla pratica dell’aborto. Per lo stesso motivo in tutt’Europa da decenni si allargano esperienze che riservano un riconoscimento di questa dignità umana a questi tessuti, in quanto parte di un essere umano defunto: la cura pubblica per essi e la possibilità per la famiglia di seppellirli dignitosamente, per i credenti in terra consacrata. Da tutto ciò traggono fondamento giuridico, valore morale e funzione di preservazione della tradizione umanistica e cristiana della nostra Repubblica i seguenti nostri due emendamenti:
EMENDAMENTO N.25
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente articolo:
Art. 8 (introduzione art. 153 bis del Codice Penale)
1. Dopo l’art. 153 del Codice Penale è inserito il seguente articolo: “Art. 153 bis (Divieto di commercio o pubblicizzazione di gameti, embrioni, tessuti fetali e di pubblicizzazione della surrogazione di maternità)
1. Chiunque in qualsiasi forma esercita, organizza o pubblicizza la commercializzazione, l’esportazione o l’importazione a qualsiasi titolo di gameti, embrioni, tessuti derivanti dalla interruzione volontaria di gravidanza o la surrogazione di maternità è punito con la prigionia di quarto grado.”
EMENDAMENTO N.26
Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente articolo:
Art. 9 (Dignità e gestione dei tessuti umani derivanti da gravidanze interrotte)
1. I feti nati vivi a qualunque epoca gestazionale e subito deceduti o nati morti da gravidanze che abbiano superato le 22 settimane di gestazione devono essere registrati all’Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino, secondo le procedure che saranno stabilite con apposito Regolamento da adottarsi dal Congresso di Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai feti nati morti in età gestazionale precedente alla ventiduesima settimana è garantita la sepoltura entro tre giorni, a cura e spese degli esercenti la potestà o di un parente. Trascorso inutilmente tale termine la sepoltura avviene a carico dell’ISS.
Con questa settima, si conclude la nostra collana di “perle”, simbolicamente offerta ai politici sammarinesi affinché, pur adempiendo al mandato referendario, sappiano inserire nel testo legislativo tutti quei presidi e quelle tutele minime da noi proposte, in primis per la donna, che, ne siamo certi, se fossero parimenti soggette a consultazione referendaria otterrebbero dalla popolazione sammarinese, pur favorevole ad una legislazione in materia, il medesimo livello di consenso.
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