Federcaccia RSM - "Caccia a San Marino: nel rispetto delle Leggi e dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica"
Prima di tutto si ritiene opportuno un breve appunto sul titolo del Servizio andato in onda: “Bracconieri a San Marino”. Tale titolo otre ad essere palesemente erroneo e forviante nei termini, risulta altresì gravemente offensivo per tutta la categoria dei cittadini cacciatori sammarinesi e per tutti gli altri cacciatori italiani che esercitano l’attività venatoria in San Marino nel completo rispetto delle leggi vigenti: bracconiere è colui che caccia violando le normative in vigore il quale è passibile di gravi sanzioni penali ed amministrative, come ricordato anche dal Segretario di Stato Augusto Michelotti, che si ringrazia per l’intervento al riguardo.
In ordine alle specie cacciabili sul territorio della Repubblica di San Marino la Federazione Sammarinese della Caccia specifica che il Calendario Venatorio consente il prelievo di specie selvatiche non cacciabili in Italia, evidenziando altresì al riguardo che di converso non permette la caccia a specie di fauna stanziale e migratoria che invece in Italia sono oggetto di caccia (sia in maniera ordinaria che in regime di deroga in alcune Regioni).
Per tutte le specie oggetto di caccia nella Repubblica di San Marino è assicurato e tutelato in primis il loro stato di conservazione, ed a tal riguardo si evidenzia che in sede di stesura del Calendario Venatorio, l’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat, con tutti i suoi componenti, delibera sulla base dei dati scientifici aggiornati di ogni singola specie riportati sulle fonti ufficiali utilizzate anche dagli altri Paesi europei, quali la Red List dell’International Union for Conservation of Nature ovvero i dati BirdLife Intrnational.
La Repubblica di San Marino non consente l’attività venatoria ad un numero di specie maggiore rispetto all’Italia o ad altri Stati europei (come invece si vuole far credere), ma permette, garantendone la conservazione delle rispettive popolazioni, il prelievo di alcune specie diverse, e ciò anche in considerazione delle caratteristiche ambientali e morfologiche del proprio territorio e delle specie di fauna ivi presenti, esattamente come avviene in tutti i Paesi continentali e del Mondo; ad esempio entro i confini della Francia si cacciano specie che in Italia sono protette (alcune specie di trampolieri e di Oche, la Colombella, la Tordela, ecc.) e lo stesso può dirsi per la Spagna, Grecia, Inghilterra e così per tutti gli altri Paesi; indi per cui, per esempio, il prelievo venatorio di una di tali specie da considerarsi illegale in Italia, risulta legale consentito quando queste varcano il confine italo-francese, e ciò succede nel rispetto delle normative europee ed internazionali.
Anche se tale tema necessiterebbe una trattazione ben più articolata, come già avvenuto anche in sede di Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat insieme a tutte le sue componenti, si ritiene doveroso un breve cenno alla Convenzione relativa alla Conservazione della Vita Selvatica e dell’Ambiente Naturale in Europa (C.d. Convenzione di Berna), richiamata sia nel Servizio del Tg satirico sia nel conseguente intervento APAS.
La predetta Convenzione consente espressamente l’applicazione di deroghe (art. 9) oltre che la facoltà per gli Stati che intendono aderirvi di effettuare riserve al momento dell’adesione (art. 22), ed in relazione a ciò si sottolinea che la pressoché totalità degli Stati che vi hanno aderito, in considerazione delle proprie caratteristiche ambientali e territoriali nonché delle specie di fauna presenti sul proprio territorio ed ivi eventualmente oggetto di prelievo venatorio, hanno formulato plurime riserve sia relative alla protezione di alcune specie animali che a mezzi di cattura ovvero altre forme di sfruttamento della fauna: il contenuto delle singole riserve alla Convenzione di Berna formulate dagli Stati aderenti è facilmente verificabile e consultabile sul sito del Consiglio d’Europa (www.coe.int).
In ordine poi alle date di apertura e chiusura della caccia sul territorio della Repubblica di San Marino si evidenzia che queste sono mutuate da quelle disposte dal Calendario Venatorio della Regione Marche (Regione italiana che fornisce i tesserini per l’esercizio della caccia in Italia ai cacciatori sammarinesi) e quindi rispettano non solo le Leggi vigenti in materia nel vicino Stato Italiano, ma anche le disposizioni contenute, al riguardo, nelle Direttive europee, oltre ad evitare picchi di pressione venatoria in San Marino, sia di converso nelle Regioni limitrofe italiane da parte dei cacciatori sammarinesi.
A tal riguardo si intende evidenziare che l’Italia ha modificato la Legge 157/1992 (la Legge nazionale sulla caccia) con l’art. 42 della Legge Comunitaria 2009 (in applicazione delle Direttive Europee), con la quale è stato consentito alle Regioni il posticipo della stagione venatoria, su parere vincolante dell’ISPRA, dal 31 Gennaio al 10 di Febbraio, mentre in molti altri Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo (es. Francia, Grecia, Spagna, Croazia), soggetti alle Direttive Europee in materia, la stagione di caccia alla fauna migratoria si chiude a fine Febbraio; ciò per sottolineare che il Calendario Venatorio Sammarinese impedisce il prelievo dell’avifauna selvatica nei periodi di migrazione pre-nuziale, nel rispetto delle normative europee ed internazionali in materia, al fine principale di garantire la tutela e la conservazione delle specie oggetto di caccia e per le quali sono previste altresì rigide limitazioni di carniere.
In ordine ai richiami vivi la Federazione Sammarinese della Caccia rappresenta al riguardo che questi sono consentiti ed utilizzati anche in Italia ed in altri Paesi europei (es. Francia) rispettosi delle Direttive Europee. Ovviamente si ribadisce che la loro detenzione e custodia deve avvenire, in base alle normative già vigenti in Repubblica, in osservanza e tutela del benessere animale, non dimenticandosi che tali norme sono destinate a chiunque abbia in casa un animale, che sia un cane, un gatto, un canarino piuttosto che un pappagallo o altro animale domestico.
Al riguardo il Servizio andato in onda su Tg satirico ha menzionato altresì “il fiorire di strani commerci” relativi a “vari punti di rivendita di uccellini” a San Marino che favoriscono il “contrabbando” verso l’Italia di specie protette; in ordine a tale affermazione, rimasta nel Servizio del tutto generica, la Federazione Sammarinese della Caccia ritiene necessario e doveroso un chiarimento sia in ordine agli episodi di contrabbando menzionati, sia in merito alle fonti di tali informazioni.
La Federazione Sammarinese della Caccia ritiene poi estremamente importante evidenziare che l’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat, insieme ai Presidenti di questo che si sono succeduti nel corso degli anni, ha da sempre lavorato nell’interesse di tutti i cittadini sammarinesi alla trattazione di diverse tematiche ambientali, adoperandosi per la predisposizione di normative estremamente importanti per la tutela della fauna e della flora sammarinesi.
La Federazione Sammarinese della Caccia, riservandosi ogni legittima azione a tutela dell’onorabilità dei cittadini cacciatori, conclude evidenziando un aspetto che esula dalle tematiche venatorie, ma che si valuta estremamente importante e vitale per un Paese e cioè quello relativo alla valenza dei confini e della propria sovranità come Stato, in quanto, nel Servizio, sentire la Repubblica di San Marino definita come uno “Staterello” che non considera adeguatamente le normative europee ed internazionali, quando oggettivamente così non è, si ritiene risulti offensivo per tutti i cittadini sammarinesi.
Comunicato stampa
La Federazione Sammarinese della Caccia
Il Presidente
Pier Marino Canti