I sottoscritti Consiglieri di Repubblica Futura, considerato che il settore degli appalti pubblici, negli ultimi tempi, ha suscitato particolare preoccupazione a seguito di alcuni interventi dell’attuale Esecutivo. Visto lo strampalato accorpamento tra l’Ufficio Acquisti e quello per la Protezione dei Dati Personali, peraltro avvenuto in assenza di apposita delega di legge, o comunque non rispettandone i confini, lasciando gravi dubbi sulla legittimità di tale atto normativo. Considerato che il metodo seguito dal Governo nella gestione di tale delicata materia sembra essere stato quello del continuo mutamento della normativa di riferimento, senza nemmeno dare congruo preavviso alle Stazioni Appaltanti ed agli Organismi di Controllo della Spesa Pubblica, i quali spesso ne prendevano contezza soltanto tempo dopo l’entrata in vigore delle modifiche normative, col rischio di compiere atti illegittimi ed esporre l’Amministrazione a ricorsi da parte dei fornitori. Richiamando l’improvvisa ed inspiegabile abrogazione delle norme contenute nell’art. 21 del D.L. 29 gennaio 2021, n. 14 (abrogato dall’art. 21, comma 1 del D.L. 30 aprile 2021, n.85) e nell’art. 3 del D.L. 29 gennaio 2021, n. 14 (abrogato dall’art. 18, comma 2 del D.L. 31 dicembre 2021, n.215) che, rispettivamente, hanno abrogato l’obbligo di proroga/rinnovo delle forniture in scadenza durante la fase pandemica, e le procedure per l’acquisto in via d’urgenza dei beni connessi all’emergenza sanitaria (da cui è scaturito il tristemente noto pastrocchio del “caso mascherine FFP2”, già oggetto di interpellanza di questa forza politica), il tutto quando l’emergenza sanitaria era nella sua fase più acuta. Considerato che i casi citati non sembrano essere stati delle eccezioni in quanto alcune delibere del Congresso di Stato hanno ulteriormente creato disorientamento sia negli Uffici che tra l’utenza ed i fornitori. Ed in particolar modo: ➢ la fornitura del servizio di noleggio di un macchinario multifunzione di grandi dimensioni per il Servizio Stampa della PA; ➢ la modifica dei criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto di valore superiore ad €. 25.000,00. Con riguardo a quella che doveva essere una banale fornitura di servizi (cioè, la fornitura del servizio di noleggio di un macchinario multifunzione di grandi dimensioni), appare evidente il succedersi, nel breve volgere di tempo, di ben tre delibere congressuali che denotano, quanto meno, una certa confusione negli indirizzi dell’Esecutivo il quale: 1. dapprima, approva la proroga del servizio di noleggio con il vecchio fornitore (in scadenza il 31 dicembre 2021), per un ulteriore triennio, stante le ragioni di economicità documentate dalla Stazione Appaltante (Delibera n. 11 del 13 dicembre 2021); 2. un mese e mezzo dopo, cambia idea e, disconoscendo quanto appena deliberato, decide di disporre una proroga limitata di soli sei mesi (fino a giugno 2022), al fine di avviare tutte le attività propedeutiche al lancio di una nuova gara (Delibera n. 17 del 31 gennaio 2022); 3. infine, decide per una nuova proroga di altri sei mesi (Delibera n. 12 del 30.05.2022), dato l’avvio del nuovo Ufficio Appalti & Privacy (!); il tutto -è lecito ipotizzare- nello sconcerto generale degli Uffici preposti (che non sanno più se fare una nuova gara o una proroga di quella precedente) e del fornitore di riferimento che, con cadenza quasi mensile, riceve indicazioni contraddittorie circa la prosecuzione del servizio. Considerato anche che, se non bastasse, Governo (e DGFP?) si sono cimentati in spericolati tentativi per complicare (inutilmente) la già contorta normativa di riferimento e, con la Delibera Congressuale n. 30 del 21 febbraio 2022 si imponeva alle Stazioni Appaltanti di adottare obbligatoriamente il sistema di aggiudicazione (ben più complesso rispetto a quello del prezzo più basso) dell’offerta economica più vantaggiosa ogni qual volta la base d’asta fosse superiore a €. 25.000,00. Valutato che è assai facilmente ipotizzabile che l’adozione di una regola operativa del genere, a seguito dei profili di complessità e di rischio in essa insiti, potesse determinare un periodo di totale paralisi nelle Stazioni Appaltanti che, o avrebbero sospeso il lancio di nuove gare, o avrebbero proceduto in violazione della delibera anzidetta, essendo impossibilitate a rispettarla. Tanto che, con la Delibera Congressuale n. 22 del 28 marzo 2022, il Congresso sospendeva l’efficacia della propria precedente delibera e ne rinviava l’entrata in vigore al 1 luglio di quest’anno. Tutto ciò esposto, si interpella il Governo sui seguenti punti: In riferimento alla Delibera del Congresso di Stato n. 17 del 31 gennaio 2022: 1. qual è il contenuto dei riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica e del Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio; 2. quali sarebbero i vizi della precedente Delibera del Congresso di Stato n. 11 del 13 dicembre 2021 tali da determinare la necessità di una sua rettifica per invalidità o l’irregolarità, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del 22 marzo 2017, n. 3 o tali da configurare un grave “errore sostanziale o materiale” ai sensi dell’art. 40 della Legge 5 ottobre 2011, n. 160, non sanabile con una mera Errata Corrige; 3. quali erano le ragioni tecniche e di risparmio di spesa e l’eventuale documentazione prodotta a supporto, per cui la Stazione Appaltante UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, con propria nota del 7 dicembre 2021, prot. n. 130699, aveva proposto la proroga per un ulteriore triennio della gara d’appalto n. 12/2015 del 10 agosto 2015 “Fornitura dei servizi di gestione e manutenzione del Centro Stampa della Pubblica Amministrazione”; 4. per quale ragione sopravvenuta la decisione iniziale di prorogare l’attuale rapporto di fornitura, ritenuta dal Congresso di Stato nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione ed in coerenza con i principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza di cui all’art. 3, comma 1, Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, un mese dopo, è stata superata dalla decisione di indire una nuova gara d’appalto; 5. cosa significa l’inciso che la nuova gara deve essere svolta “nel rispetto, in particolare, del principio di corretta concorrenzialità” e se esso possa giustificare aggiudicazioni di forniture a condizioni economiche più sfavorevoli per l’Amministrazione rispetto alla proroga, adeguatamente giustificata, di una gara in essere; 6. se la proroga della gara n. 12/2015 del 10 agosto 2015 era effettivamente nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ed in coerenza con i principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza di cui all’art. 3, comma 1, Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, indicando le relative ragioni; 7. se una nuova gara, in alternativa alla proroga della gara n. 12/2015 del 10 agosto 2015, possa essere effettivamente nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ed in coerenza con i principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza di cui all’art. 3, comma 1, Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, indicando le relative ragioni; 8. chi è il fornitore della gara d’appalto n. 12/2015 del 10 agosto 2015; 9. se è stato considerato il rilevante danno di immagine per il Paese nella vicenda in questione, essendo stato tradito il legittimo affidamento del fornitore della gara n. 12/2015 del 10 agosto 2015, il quale, contando a buon diritto (in forza della Delibera n. 11 del 13 dicembre 2021) su un ulteriore proroga triennale, dopo circa un mese, si trovava di fronte ad un inspiegabile cambio di rotta del Governo che ha rimesso tutto in discussione e ha deciso di avviare una nuova gara, magari con il rischio per l’Amministrazione di spuntare anche condizioni economiche più onerose, in un momento storico in cui il contenimento della spesa pubblica dovrebbe essere l’obiettivo principale del Governo. In riferimento alla Delibera del Congresso di Stato n. 30 del 21 febbraio 2022: 1. quali sono state le motivazioni per le quali la DGFP ha proposto al Congresso di adottare una delibera che, in contrasto (e in violazione?) del D.D. 26/2015, addossa alle Stazioni Appaltanti – in via obbligatoria ed eliminando ogni possibilità di valutazione delle stesse - l’onere di adottare un criterio di aggiudicazione così complesso; 2. se l’adozione del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa possa comportare per l’Amministrazione il rischio di acquistare forniture a prezzi maggiori rispetto all’ipotesi di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso; 3. visto il rischio di “pagare di più” le forniture, in forza di quale ragionamento si è previsto di ribaltare sulle Stazioni Appaltanti la responsabilità di giudicare la congruità del prezzo e, se non congruo, di annullare o revocare la gara, con inevitabili ripercussioni negative per l’Amministrazione che non può conseguentemente avere accesso, nei tempi previsti, alle forniture richieste; 4. se l’adozione del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa possa comportare un maggiore rischio di corruzione per le Stazioni Appaltanti, essendo possibile “costruire” il meccanismo di attribuzione dei punteggi tenendo conto delle specificità del concorrente che si vuole favorire e se il GRECO abbia in tal senso messo in guardia dall’uso – per di più in via generalizzata – di un siffatto metodo di aggiudicazione; 5. sulla base di quali informazioni e per quali ragioni e finalità le Stazioni Appaltanti avrebbero dovuto inserire negli atti di gara “requisiti imprenditoriali minimi”, e se questa indicazione andasse contro il principio dell’autonomia dell’imprenditore nell’impostare la propria organizzazione aziendale e se, oltretutto, tali indicazioni potessero ulteriormente determinare fenomeni corruttivi, potendosi imporre requisiti organizzativi volti a favorire o escludere determinate imprese; 6. se le Stazioni Appaltanti hanno comunicato le proprie difficoltà a dare attuazione a tale delibera così da costringere il Congresso a sospenderne l’entrata in vigore ed a rinviarla al 1 luglio c.a. Si richiede risposta scritta e l’esibizione di tutta la documentazione a supporto delle risposte. Con osservanza.
Cs - Repubblica Futura