Interpellanza Rf su indennità riconosciute ai Dirigenti del Tribunale di San Marino
Presentata dal Gruppo consiliare di Repubblica Futura, in merito alle indennità riconosciute ai Dirigenti del Tribunale di San Marino. Con delibera del Congresso di Stato n. 4 del 13 maggio 2020, è stato disposto l’annullamento d’ufficio della precedente delibera n. 44 del 29 dicembre 2018, mandando al Direttore della Funzione Pubblica ed al Dirigente dell’Ufficio Gestione Personale PA di procedere alla verifica di eventuali somme indebitamente o erroneamente erogate. Era rilevato che una indennità di funzione pagata al Dirigente del Tribunale non trovasse giustificazione nella legge ed anzi fosse viziata da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza. Lo straordinario zelo del Segretario alla Giustizia, nella verifica della completa e perfetta corrispondenza al quadro giuridico del trattamento retributivo degli agenti pubblici impegnati nel suo settore di competenza, è denotato dal fatto che la suddetta iniziativa è stata assunta dallo stesso motu proprio, di certo senza sollecitazioni esterne, come da conto la stessa delibera. I sottoscrittori condividono pienamente questa tensione, che deve essere estesa a tutti gli interessati da quel settore. Reputiamo, in particolare, che la stretta corrispondenza del trattamento retributivo alla legge, e l’uniformità dello stesso tra tutti gli appartenenti alla categoria, siano esigenze da rispettare in modo particolarmente rigoroso per quanto concerne i Giudici, rappresentando cardini essenziali della autonomia dei medesimi, posti a presidio anche della loro indipendenza (articolo 7 della Magna Charta dei giudici europei, CCJE 17 novembre 2010; Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities, §§ 53 e 55). Non a caso la legge 4 dell’anno 2004 si è preoccupata di regolare in modo puntuale la retribuzione dei Magistrati; ma già in precedenza, l’articolo 18, ai commi 1 e 3 della legge 28 ottobre 1992 n. 83, stabiliva il principio di stretta legalità e di uniformità della retribuzione dei Magistrati, prevedendo che la retribuzione degli stessi fosse quella prevista dall’allegato F della legge 41 del 1972, e che altre indennità potessero essere stabilite solo attraverso provvedimenti normativi (decreto reggenziale), che doveva – fatta salva l’opzione di trattamento a convenzione – essere uguale per tutti. L’articolo 4, comma 2 e comma 3 della legge 4 dell’anno 2004 parrebbe infatti fare intendere che esistono – per ipotesi – Giudici che godono di un trattamento, anche fiscale, diverso dal sistema della convenzione. Si interpella pertanto il Governo per sapere se: - Esistono Giudici che godono di un trattamento fiscale diverso da quello ordinario di assimilazione della retribuzione dei Magistrati al reddito di lavoro dipendente? Se si, chi sono tali Giudici? Se si, quale è il contenuto e quali sono le conseguenze del precitato trattamento, anche in termini di comparazione rispetto al reddito che avrebbero altrimenti percepito? Se si, in forza di quale disposizione normativa o provvedimento amministrativo è stato applicato e quando? Qualora non risultasse riconosciuto in forza di legge o decreto, se il Governo intende – come effettuato con riferimento al Dirigente del Tribunale – mandare agli uffici competenti affinché provvedano a richiedere la restituzione di quanto percepito in eccesso? - Esistono Giudici che godono, quale voce retributiva, di indennità o riconoscimenti monetari, comunque denominati, ulteriori al trattamento retributivo previsto dalla legge n. 4 dell’anno 2004 per il periodo successivo al gennaio 2004 o dalla legge n. 83 dell’anno 1992 (per il periodo che va dal novembre 1992 al gennaio 2004)? Se si, chi sono tali Giudici? Se si, a quanto ammonta tale indennità/riconoscimento speciale? Se si, in forza di quale disposizione normativa o provvedimento amministrativo è stato applicato e quando? Qualora non risultasse riconosciuto in forza di legge o decreto, se il Governo intende – come effettuato con riferimento al Dirigente del Tribunale – mandare agli uffici competenti affinché provvedano a richiedere la restituzione di quanto percepito in eccesso? Seguono tre precisazioni. Si reputa il Governo competente a dare risposta alla seguente interpellanza, atteso che essa inerisce esclusivamente il trattamento retributivo dei Magistrati – e quindi un aspetto specifico del rapporto organico di lavoro - e non l’esercizio delle funzioni giudiziarie, di sorveglianza, coordinamento e direzione dell’attività giudiziaria, assistite dalla garanzia della autonomia e della responsabilità specifica prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario; L’articolo 5, commi 2 e 3 della legge n. 4/2004 non dispone nessuna applicazione retroattiva o sanatoria di eventuali trattamenti retributivi, di qualsiasi natura, eventualmente erogati in precedenza, senza base legale, salvi i diritti acquisiti. Non possono reputarsi diritti acquisiti appannaggi ottenuti senza base legale, in violazione dell’articolo 18 della legge n. 83 dell’anno 1992. È interesse degli interpellanti conoscere comunque le diversità di trattamento retributivo e fiscale in capo ai singoli Magistrati, per poterne dare notizia, con importi precisi, alla pubblica opinione, affinché se ne possa tenere conto nel dibattito sulla Giustizia –purtroppo tanto permanente, quanto frammentato– che pare caratterizzare questo inizio di legislatura. La prospettiva può essere de jure condendo, al fine di eguagliare, conformemente ai principi di legalità e uniformità del trattamento retributivo dei Giudici, la posizione di tutti i Giudici inseriti nello stesso ruolo, ed anche quella di valutare in termini generali la congruenza dei profili retributivi dei diversi ruoli, affinché anche tra questi non sussistano disparità ingiustificate. Si richiede risposta scritta.
Il Gruppo consiliare di Repubblica Futura