Istanza d'Arengo per l'utilizzo della terminologia “persona con disabilità” in tutti gli Atti dello Stato
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sammarinese Attiva-Mente, sostenuto da numerosi cittadini firmatari, promuove la presente Istanza d'Arengo. Istanza d’Arengo affinché in tutti gli atti dello Stato - leggi, atti aventi forza di legge, atti e provvedimenti della pubblica amministrazione tuttora vigenti ed in tutti quelli che saranno adottati in futuro, laddove si affronti il tema della disabilità e conseguentemente le problematiche, gli interessi e i diritti di questa parte della società, sia utilizzata la terminologia di “persona con disabilità” in conformità di quella utilizzata nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Consiglio Grande e Generale nel febbraio 2008. L’uso ancora frequente, purtroppo, di differenti vocaboli (portatori di handicap o di deficit, diversamente abili, persone handicappate, etc…) oltre a disorientare e determinare una certa confusione, appare talvolta ipocrita, risulta sminuente e persino lesivo della dignità della persona, in violazione della Convenzione summenzionata e anche della nostra Carta dei Diritti e dei Principi Fondamentali. La tendenza, anche se accompagnata dai migliori propositi, è quella di associare ogni parola connessa alla disabilità, alla situazione della persona, piuttosto che ai suoi diritti ivi compreso il diritto e dovere di essere cittadino a pieno titolo su base di uguaglianza. Certe locuzioni si focalizzano in modo errato ed ingiusto sulla capacità o meno di dimostrare altre e diverse abilità, senza tenere conto che spesso è il contesto attorno a cui vivono che non lo consente, non le facilita e impedisce loro di partecipare alla vita pubblica. Ma soprattutto, tralasciano l’aspetto fondamentale del soggetto e dell’individuo, la persona. Appare necessario dunque evitare in questo modo le ambiguità, le possibili e conseguenti discriminazione e far riferimento piuttosto alla parità di diritti, in ossequio e in coerenza a Trattati e a quelle Leggi di maggior rango sulle quali poggia, si regola e si attiene la Repubblica di San Marino. Riteniamo che la locuzione “persona con disabilità” debba essere utilizzata, per il futuro, in tutti in tutti gli atti dello Stato - leggi, atti aventi forza di legge, atti e provvedimenti della pubblica amministrazione - sulla base delle considerazioni dei principi di omogeneità/uniformità terminologica e coerenza di linguaggio normativo che abbiamo cercato di descrivere. Quanto agli aspetti giuridici, si può aggiungere che con questa iniziativa si chiede una disposizione di legge o atto avente forza di legge capace di realizzare una significativa evoluzione delle norme a tutela dei diritti e della dignità della persona già presenti nell’ordinamento sammarinese. In particolare questa iniziativa mira a garantire la piena osservanza della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, con particolare riguardo al principio della tutela della dignità della persona e al diritto costituzionale della pari dignità sociale senza distinzioni di sorta (art.4). La stessa Dichiarazione stabilisce che "la Repubblica riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle liberà fondamentali. [...] Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne" (art.1). Secondo questi principi fondamentali la Repubblica ha ratificato nel febbraio la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo, 1997, per iniziativa del Consiglio d'Europa); nel febbraio 2008, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (Convenzione di New York, 2006). I principi espressi dalla Dichiarazione e gli accordi internazionali venuti a far parte del nostro ordinamento, con tutte le conseguenti norme giuridiche e morali, rappresentano la base ideologica e contengono le radici culturali delle considerazioni, delle raccomandazioni e dei principi ritenuti essenziali dal Comitato Sammarinese di Bioetica nel documento L’approccio bioetico alle persone con disabilità. Approvato nella seduta del CSB del 25 febbraio 2013 alla unanimità dei presenti, questo documento esprime, fra i tanti concetti essenziali, quello per cui il termine persona con disabilità (ormai universalmente condiviso) inquadra esattamente la condizione di disabilità nella prospettiva del pieno rispetto dei diritti umani. A questi valori si ispira l’Istanza d’Arengo, con la seguente proposta sommaria Proposta Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, in tutti gli atti dello Stato - leggi, atti aventi forza di legge, atti e provvedimenti della pubblica amministrazione - sarà impiegata, quando necessaria, la definizione persona con disabilità e non altra simile o corrispondente. Tale definizione potrà essere seguita eventualmente dall’indicazione specifica della forma di disabilità, visibile o non visibile: fisica, motoria, sensoriale, intellettiva, comportamentale o quant’altro. In tutti gli atti dello Stato già in vigore alla stessa data qualsiasi diversa definizione deve intendersi ad ogni effetto sostituita da quella di persona con disabilità con la predetta specificazione se necessaria.
[Banner_Google_ADS]