Il sottoscritto Avv. Marco Bosco del Foro di Rimini e con studio in Riccione (RN), al Viale Savona n. 12 domiciliato presso l’Avv. Antonio Masiello del Foro di San Marino, difensori di Nikolin Livadi nato il 26 novembre 1991 in ALBANIA residente in Rimini, alla Via Palazzo n. 14 PREMESSO CHE Il sig. NIKOLIN LIVADI è stato tratto in arresto in territorio sammarinese il giorno del suo compleanno ovvero il giorno 26 novembre 2022. Lo stesso viene accusato di far parte di un gruppo di soggetti dediti ai furti negli appartamenti avvenuti nei mesi scorsi in San Marino. Tuttavia, non risultano esistenti né prove né indizi di colpevolezza. Quanto sopra è avvenuto in totale violazione di ogni trattato e/o convenzione internazionale trascurando tutti i principi di una società civile e democratica. Ricordiamo che ai sensi degli artt. 5 e 6 CEDU ogni persona ha diritto ad un giusto processo, dovendosi intendere che ha diritto di conoscere le accuse mosse contro di lui così come le prove a suo carico. Le violazioni di quanto sopra importano il diritto al risarcimento danni per ingiusta detenzione e pare essere proprio il caso del sig. NIKOLIN LIVADI. Non risulta che lo stesso sia stato destinatario né di denuncia né di identificazione come autore dei reati presunti. Non risulta essere stato tratto in arresto in flagranza di reato. Non risulta che lo stesso abbia mai oltrepassato il confine di San Marino o sia stato fermato per una qualsiasi violazione di legge in precedenza. Il sig. NIKOLIN LIVADI ribadiamo e’stato tratto in arresto il giorno del suo compleanno in San Marino, ovverosia il 26 novembre 2022. Lì’ si è recato con la volonta’ passare alcune ore presso la struttura dei giochi del Titano. Successivamente era atteso da 15 amici presso un ristorante di Rimini per cenare e festeggiare e tali soggetti sono disponibili a rendere dichiarazione in ogni sede. E per il dopocena si era accordato con amici ed amiche residenti in Coriano per proseguire la serata in una discoteca di Rimini. Solo per tale ultima motivazione lo stesso è entrato nel territorio sammarinese oltrepassando il confine da Coriano verso Faetano. Chi mai potrebbe pensare di poter commettere reati di cui trattasi il giorno del proprio compleanno? Per quale ragione il sig. LIVADI incensurato in Italia e richiedente asilo nell’Unione Europea da ben tre anni di punto in bianco dovrebbe aver deciso di commettere reati in San Marino? L’accusa ha valorizzato solo 4 elementi che non hanno nemmeno valore di indizio. 1. PLURIMI INGRESSI nel territorio sammarinese del veicolo QUI SIAMO DINANZI AD UNA SVISTA CLAMOROSA FRUTTO PROBABILMENTE DI UN ERRORE TECNICO. IL VEICOLO CONDOTTO DAL SIG. LIVADI E’ STATO A LUI PRESTATO DAL SOGGETTO CHE HA CONTRATTUALIZZATO IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE E RECUPERATO DALLA CAMPANIA SOLO IN DATA 26 NOVEMBRE 2022: QUEL VEICOLO CHE HA SOLO 1900 KM NON HA MAI CIRCOLATO NE’ IN ROMAGNA NE’ SOPRATTUTTO IN SAN MARINO PRIMA DEL 26 NOVEMBRE 2022 E SU QUESTI VI SONO PROVE INCONFUTABILI DOCUMENTALI E DICHIARATIVE (DOC. N.1). 2. RUOTE DELL’AUTO SPORCHE DI FANGO Rispetto a questo appare incomprensibile la congettura visto che il tratto di strada percorso quella sera da Livadi e’ disconnesso. 3. PRESENZA DI UNO STRUMENTO DI LAVORO IN AUTO, NUOVO SIGILLATO MAI USATO; Trattasi di un cosiddetto piede di porco il quale Nikolin ha spiegato essere di sua proprieta’ e che lo stesso avrebbe dovuto impiegare nella sua attiivita’ di aiuto idraulico in Italia ma che soprattutto per diritto sammarinese non e’ considerabile indizio di reita’. 4. NOMINATIVI IN RUBRICA DEL SUO CELLULARE OMONIMI DI ALTRI DUE SOGGETTI NON IDENTIFICATI Tali soggetti vendono indicati dalla Gendarmeria presuntivamente come identici ad altri che nei gironi precedenti sarebbero stati visti nelle zone di teatro dei furti in appartamento ma comunque mai fermati, mai identificati e rispetto ai quali il Livadi ha chiarito che uno dei due lo conosce dai social network solo in quanto connazionali albanesi presenti nel riminese, ma che mai ha incontrato né visto. Ad ogni modo la misura cautelare del carcere risulta sporporzionata e non sorretta dall’esistenza di gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 53 C.p.p. Nondimeno non vi sono esigenze cautelari di cui all’art. 54 c.p.p. per le seguenti ragioni. Il Nikolin e’ richiedente asilo nel territorio riminese. Fu destinatario di un decreto di espulsione che fu tuttavia sospeso dal Giudice di Pace di Ravenna (Doc. N2). Nondimeno lo stesso e’ domiciliato da circa tre anni al medesimo indirizzo di Rimini alla Via Palazzo n. 14 congiuntamente al fratello Klodian Livadi. Inoltre, fino a qualche tempo fa era presente anche la sorella di Livadi sposata e dotata di titolo di soggiorno europeo a tempo indeterminato rilasciato dallo stato italiano, attualmente soggiornante per motivi di lavoro con la sua famiglia in BRUXELL (doc. n.3) Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori propongono ISTANZA di immediata revoca della misura cautelare custodiale ordinando la immediata liberazione. In subordine concedere la libertà su cauzione ai sensi dell’art. 57 c.p.p. indicando l’importo da versare se del caso anche sotto forma di fideiussione per la quale garantisce fin d’ora il sottoscritto Avv. Marco Bosco in favore del sig. NIKLIN LIVADI forte e convinto della sua innocenza.
Cs - Bosco Law Firm (Avv. Marco Bosco del Foro di Rimini)