OSLA USC USOT riuniti sotto la sigla I.U.S. Imprenditori Uniti Sammarinesi ricordano gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 32/DIR.DISP./2016 Prot. n. 92664/2016 del Direttore dell'Ufficio del Lavoro. Questo il link alla Circolare http://www.ufficiodellavoro.sm/on-line/home/articolo39010342.html.
Tutti i datori di lavoro, esclusi coloro che impiegano collaboratori familiari od operatori del settore agricoltura sono tenuti a formalizzare l’iscrizione al Registro entro il 9 novembre 2016 e tale Registro deve essere tenuto periodicamente aggiornato ad ogni variazione. Il datore di lavoro che non adempie a tale disposizione è soggetto ad una sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), ai sensi del comma 7 dell’articolo 38 della citata legge. La legge definisce datore di lavoro colui che rientra nel comma 1, lettera g) articolo 2 Legge n. 59/2016, cioè colui che “occupa alle proprie dipendenze almeno un lavoratore”. Coloro che, antecedentemente a questa Circolare, hanno comunicato il contratto collettivo applicato o utilizzeranno successivamente una procedura diversa da quella sopra indicata, non ottemperano alle disposizioni dettate dalla Legge 9 maggio 2016 n. 59, pertanto sono passibili dell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Tutti i datori di lavoro, esclusi coloro che impiegano collaboratori familiari od operatori del settore agricoltura sono tenuti a formalizzare l’iscrizione al Registro entro il 9 novembre 2016 e tale Registro deve essere tenuto periodicamente aggiornato ad ogni variazione. Il datore di lavoro che non adempie a tale disposizione è soggetto ad una sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), ai sensi del comma 7 dell’articolo 38 della citata legge. La legge definisce datore di lavoro colui che rientra nel comma 1, lettera g) articolo 2 Legge n. 59/2016, cioè colui che “occupa alle proprie dipendenze almeno un lavoratore”. Coloro che, antecedentemente a questa Circolare, hanno comunicato il contratto collettivo applicato o utilizzeranno successivamente una procedura diversa da quella sopra indicata, non ottemperano alle disposizioni dettate dalla Legge 9 maggio 2016 n. 59, pertanto sono passibili dell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
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