Le opposizioni sul decreto graduatorie insegnanti: "Questione di stile?"
E così, per scongiurare un’approvazione generale al proprio operato da parte dell’intero Paese, la maggioranza incarica la Segreteria all’Istruzione di predisporre un nuovo decreto, il n.100 del 30 giugno 2015. Ad illustrarcene la bontà è nientemeno che il Segretario Morganti, cui lasciamo la parola:
“Abbiamo visto che chi aveva conseguito titoli di specializzazione For.com (on line) otteneva 6 punti in graduatoria. Un’esagerazione che rischiava di sbilanciare tutte le graduatorie. Il nuovo Decreto (il n. 100, ndr) abbassa la valutazione per tali corsi da 6 a 1,5 punti, prevedendo il massimo di 3 punti per due corsi”.
Le dichiarazioni del Segretario sono sorprendenti, ed offrono molti spunti di riflessione, ma procediamo con ordine:
Cosa prevede la legge?
La legge n.57 del 2007 attribuisce 6 punti a titoli accessibili con laurea specialistica, nessuno a titoli accessibili con laurea triennale.
Come mai ai titoli For.com, accessibili con laurea triennale, sono stati riconosciuti 6 punti?
Il problema è stato di ordine tecnico: la commissione che valuta i titoli non ha reperito per tempo il materiale necessario (bandi) a verificarne la conformità ai requisiti di legge.
Perché due decreti in una settimana?
Stando a Morganti, il nuovo decreto ridurrebbe i punti attribuiti ai For.com da 6 ad 1,5. E il “vecchio” allora? Se le cose stanno così, e non mettiamo certo in discussione le parole del Segretario, nei primi 9 mesi di lavoro dalla scadenza dell’odg (30 settembre 2014), la Segreteria avrebbe prodotto un decreto inefficace proprio nel risolvere il problema per cui era stato concepito. Poi, in una settimana, l’illuminazione, ed ecco il decreto risolutivo. Ma in cosa differiscono i due decreti?
L’innovazione più evidente, accanto alla condivisibile introduzione di un tetto di 3 punti, consiste in una modifica all’art. 2 comma 1 a). La prima parte è identica in entrambi i decreti:
“l’aspirante è tenuto a presentare all’Ufficio Gestione Personale PA, oltre al certificato (…), anche copia del bando di ammissione (…) o altra documentazione ufficiale equipollente"
dopodiché, il decreto n.94 recita:
"da cui si possa evincere che il titolo richiesto quale requisito di ammissione sia esclusivamente la laurea vecchio ordinamento, di durata almeno quadriennale, oppure la laurea specialistica o magistrale; la documentazione di cui sopra dovrà altresì riportare le modalità di erogazione della didattica del corso”
mentre il n.100:
"da cui si possano evincere anche le modalità di erogazione della didattica del corso”.?
In sostanza, si è sostituita la trascrizione letterale dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla legge del 2007, che esclude i titoli triennali (For.com) dall’assegnazione di punteggio, con un “anche” che a tali requisiti fa necessariamente riferimento. Il che è comunque sufficiente a vincolare la commissione ad assegnare zero punti, e non 1,5 come vorrebbe il Segretario poiché, proprio in relazione all’uso di “anche”, la verifica del requisito delle modalità di erogazione è aggiuntiva, e non sostitutiva della verifica del requisito dei titoli di ammissione prescritti per legge.
Alla luce di ciò, le solerti preoccupazioni del Segretario risultano infondate, perché tanto la prima quanto la seconda formulazione del decreto assegnano zero punti ai titoli For.com, risolvendo alla radice il problema delle graduatorie e disinnescando, obiettivo di entrambi i decreti, il pericolo di un blocco dell’avvio dell’anno scolastico.
Le opposizioni rinnovano quindi il loro sostegno, ma si interrogano sulla necessità di sostituire un dispositivo che, sebbene con una formula pleonastica, era già pienamente efficace nella sua prima stesura. Questione di stile?
Comunicato stampa
Civico 10, Luca Lazzari (indipendente), Movimento RETE, Partito Socialista, Federico Pedini Amati (indipendente), Sinistra Unita, Unione per la Repubblica