Il Comitato promotore il referendum confermativo della legge costituzionale “La magistratura. Ordinamento giudiziario e consiglio giudiziario”, prende atto del giudizio di inammissibilità dello stesso ed intende esprimere alcune valutazioni in merito. Il Comitato si stupisce della velocità con cui il Collegio dei Garanti ha deliberato. L’udienza si è tenuta giovedì 23 dicembre, con inizio poco dopo le 9,30 e termine intorno alle ore 10.30. La deliberazione è arrivata poco dopo. In secondo luogo il Comitato Promotore si dispiace che le valutazioni a sostegno dell’ammissibilità del referendum non siano state assolutamente menzionate nella sentenza del Collegio Garante. La legge qualificata n. 1/2013 riguardante il referendum prevede, all’art. 25, la possibilità di referendum confermativo di iniziativa popolare UNICAMENTE per le leggi che riguardano organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato. Quindi, sicuramente la legge costituzionale n. 1/2021 rientra in tale disposto.
Nessuna preclusione appare infatti nella legge qualificata n. 1/2013 quanto al fatto che la legge di cui si chiede la sottoponibilità a referendum sia o meno costituzionale. Ad avviso del Comitato Promotore, la sentenza del Collegio Garante non ha tenuto conto in alcun modo del disposto dell’art. 25 della legge qualificata n. 1/2013, che ha modificato la disciplina del referendum. Quindi in quali condizioni si potrà sottoporre un referendum confermativo? Il Collegio Garante richiama infatti a sostegno della sua decisione la sentenza del Collegio Garante n. 1 del 2006. In tale pregevole sentenza il Collegio Garante aveva invitato il legislatore a fare chiarezza - dopo la novella rappresentata dalla legge 36/2002, che aveva introdotto una modalità di referendum definita “necessaria” in caso di approvazione di leggi costituzionali senza il raggiungimento del quorum dei 2/3 dei Consiglieri - quanto alla sopravvivenza del disposto dell’allora art. 27 della legge n. 101/1994, che disciplinava appunto il referendum confermativo di iniziativa popolare.
Il Consiglio Grande e Generale nel 2013 ha confermato che il referendum confermativo di iniziativa popolare sopravvive per le leggi riguardanti organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato, dovendo dunque intendersi quale referendum concorrente a quello “necessario” introdotto dalla legge n. 36/2002. Ed anzi, l’attuale art. 25 della legge qualificata n. 1/2013 ne ha addirittura esteso l’ambito di applicazione rispetto all’art. 27 della legge n. 101/1994. Dunque al Comitato Promotore pare che il Collegio Garante, con la sua pronuncia, non abbia tenuto conto in alcun modo della volontà chiaramente espressa dal legislatore nel 2013. Orbene che fare? Nonostante quanto deciso dal Consiglio Grande e Generale nel 2013, con la sentenza del Collegio Garante di giovedì scorso non sarà dunque più possibile richiedere un referendum confermativo di iniziativa popolare se la legge costituzionale è approvata con una maggioranza di oltre trentanove consiglieri. E quindi basta mettere tutto in una legge costituzionale, anche quanto dovrebbe essere invece contenuto, ai sensi della Dichiarazione dei Diritti, in una legge qualificata e il gioco è fatto! Così in questa legislatura una maggioranza anomala come consistenza può e potrà cambiare a suo piacimento tutti gli organi, organismi e poteri dello Stato, senza che altri possano avere voce in capitolo, che si tratti di opposizione o di cittadini. Per il nostro paese il 23 dicembre 2021 è stato un altro giorno buio, la democrazia diretta, in particolare quella referendaria ha ricevuto un colpo ferale, in spregio “della sovranità popolare, su cui si fonda, nello spirito dell’Arengo, la stessa libertà repubblicana di San Marino”, come scriveva il Collegio Garante nel 2006.