Sottoscritto il DTA con la Serbia
La Repubblica di Serbia ha espresso interesse ad incrementare l’interscambio con San Marino; l’obiettivo della visita da parte sammarinese risiede anche nella volontà di accompagnare il percorso istituzionale ed imprenditoriale nello sviluppo di positive ricadute in ambito economico, con particolare attenzione verso le imprese sammarinesi che attualmente intrattengono rapporti con il Paese balcanico.
Con la firma di oggi salgono a 22 gli accordi bilaterali DTA conclusi da San Marino, tutti conformi al modello OCSE, che vanno ad aggiungersi ai 31 TIEA già attivi per lo scambio delle informazioni fiscali e che rendono conto dell’apertura del Paese nel costante percorso verso la trasparenza e cooperazione internazionali.
La progressiva interdipendenza dei rapporti internazionali ha reso necessario apprestare forme di collaborazione e coordinamento sempre più integrate. In quest’ottica rientra il progressivo allargamento dell’economia di San Marino, aperto all’attrazione di nuovi e seri investitori e, al contempo, a favorire investimenti nei Paesi esteri. Gli accordi in campo economico incoraggiano proprio gli investimenti bilaterali, conferendo chiarezza alla fiscalità relativa ai redditi cosiddetti “crossborder”, ovvero prodotti in un paese e destinati all’altro.
Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte dell’ordinamento giuridico al termine di una procedura politico-diplomatica e tecnico-giuridica suddivisa per fasi. La prima fase si concretizza nello studio di fattibilità che permette di valutare le ragioni di opportunità politica ed economica che sono alla base della firma di un accordo bilaterale con un determinato Stato. Questa fase prevede una serie di contatti diplomatici e, in quanto tale, rientra nelle competenze proprie della Segreteria di Stato agli Affari Esteri. Effettuato lo studio sull’opportunità politico-diplomatica, si passa alla fase tecnico-giuridica, in cui i competenti servizi della Pubblica Amministrazione si relazionano con i colleghi dell’altro Stato e valutano la fattibilità tecnica del trattato. Durante i primi contatti avviene lo scambio delle bozze di accordo (cosiddetti draft), un passaggio che richiede un’attenta disamina dell’articolato, fino alla stesura della versione finale (cosiddetta parafatura). Il testo parafato viene successivamente firmato e poi ratificato dal Consiglio Grande e Generale. La Convenzione non entra in vigore fino a quando non si concretizza lo scambio degli strumenti di ratifica con l’altro Paese, che consiste nello scambio, per le vie diplomatiche ufficiali, degli estremi delle rispettive leggi di ratifica. Di conseguenza se uno Stato ratifica la Convenzione prima dell’altro occorre attendere l’approvazione da parte di questo ultimo per procedere con lo scambio di note. E questo per consentire che l’accordo entri in vigore.
Comunicato stampa Segreteria di Stato agli Affari Esteri