In riferimento al comunicato dell’Ordine degli Avvocati e Notai contenente osservazioni al progetto di Legge “Riforma della Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”, ed in particolare alla riforma dell’art. 177, si precisa quanto segue.
Il progetto di legge riformula lievemente l’articolo 177 della norma vigente, relativo agli atti giuridici, disciplinante gli aspetti urbanistici, edilizi e catastali attinenti al trasferimento e/o alla costituzione di diritti reali su fabbricati e terreni.
Considerato che la norma vigente sancisce, fin dal 1995, la nullità degli atti giuridici in mancanza di alcuni presupposti, non si comprende l’osservazione dell’Ordine circa “la lesione dei principi fondamentali sul trasferimento dei diritti reali”.
L’obiettivo della modifica del testo è unicamente quello di tutelare il cittadino acquirente di beni immobili, fornendogli una maggior garanzia circa la regolarità urbanistica, edilizia e catastale dell’immobile oggetto di trasferimento. In particolare, la modifica mira a scongiurare il ripetersi dei fenomeni distorsivi del mercato immobiliare, che hanno caratterizzato il periodo di maggior espansione del settore edilizio creando problemi a vari acquirenti.
Il contenuto aumento dei costi, dovuto a tre documenti ulteriori da allegare agli atti, è comunque irrilevante rispetto alla maggiore tutela che ne deriverà per il cittadino acquirente, in un passaggio fondamentale quale può essere l’acquisto della propria casa.
La prima formulazione dell’articolo di legge in questione è stata già oggetto di confronto con l’Ordine Avvocati e Notai, le cui osservazioni sono state parzialmente recepite nella formulazione del testo approvato in prima lettura.
Questa Segreteria di Stato conferma in ogni caso la disponibilità già manifestata al confronto al fine di formulare un testo possibilmente condiviso, che garantisca tuttavia il soddisfacimento dell’obiettivo principale che è appunto quello di tutelare il più possibile il cittadino che acquista un bene immobile, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti.
Il progetto di legge riformula lievemente l’articolo 177 della norma vigente, relativo agli atti giuridici, disciplinante gli aspetti urbanistici, edilizi e catastali attinenti al trasferimento e/o alla costituzione di diritti reali su fabbricati e terreni.
Considerato che la norma vigente sancisce, fin dal 1995, la nullità degli atti giuridici in mancanza di alcuni presupposti, non si comprende l’osservazione dell’Ordine circa “la lesione dei principi fondamentali sul trasferimento dei diritti reali”.
L’obiettivo della modifica del testo è unicamente quello di tutelare il cittadino acquirente di beni immobili, fornendogli una maggior garanzia circa la regolarità urbanistica, edilizia e catastale dell’immobile oggetto di trasferimento. In particolare, la modifica mira a scongiurare il ripetersi dei fenomeni distorsivi del mercato immobiliare, che hanno caratterizzato il periodo di maggior espansione del settore edilizio creando problemi a vari acquirenti.
Il contenuto aumento dei costi, dovuto a tre documenti ulteriori da allegare agli atti, è comunque irrilevante rispetto alla maggiore tutela che ne deriverà per il cittadino acquirente, in un passaggio fondamentale quale può essere l’acquisto della propria casa.
La prima formulazione dell’articolo di legge in questione è stata già oggetto di confronto con l’Ordine Avvocati e Notai, le cui osservazioni sono state parzialmente recepite nella formulazione del testo approvato in prima lettura.
Questa Segreteria di Stato conferma in ogni caso la disponibilità già manifestata al confronto al fine di formulare un testo possibilmente condiviso, che garantisca tuttavia il soddisfacimento dell’obiettivo principale che è appunto quello di tutelare il più possibile il cittadino che acquista un bene immobile, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti.
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