L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio informa che l’Art.27 della Legge 7 agosto 2017 n.94 prevede il seguente adempimento in capo agli operatori economici attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione: https://www.pa.sm/ all’interno del servizio OPEC – Pratiche Operatori Economici nella pratica “Modifica Oggetto Licenza”, selezionando all’interno della pratica “Adeguamento Oggetto”:
1. Entro il 30 giugno 2018 tutti gli operatori economici in possesso di licenza all’entrata in vigore della Legge 31 marzo 2014 n.40 e non cessata, devono comunicare ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della medesima legge, l’attività prevalente e quella sussidiaria con l’indicazione dei codici Ateco di riferimento, attraverso l’apposito programma OPEC sul Portale della Pubblica Amministrazione. Al fine di una corretta codificazione statistica l’attività prevalente deve essere unica. I codici Ateco adottati sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all’articolo 36 della Legge n.40/2014.
2. L’operazione richiesta al comma 1 è svolta in esenzione dal pagamento del servizio.
3. Per le licenze sospese, quanto indicato al comma 1 deve essere effettuato solo nel momento della loro riattivazione.
4. In caso di inottemperanza delle disposizioni previste nel presente articolo, si applica l’articolo 28, comma 9, della Legge n.40/2014.
Comunicato stampa
Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
1. Entro il 30 giugno 2018 tutti gli operatori economici in possesso di licenza all’entrata in vigore della Legge 31 marzo 2014 n.40 e non cessata, devono comunicare ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della medesima legge, l’attività prevalente e quella sussidiaria con l’indicazione dei codici Ateco di riferimento, attraverso l’apposito programma OPEC sul Portale della Pubblica Amministrazione. Al fine di una corretta codificazione statistica l’attività prevalente deve essere unica. I codici Ateco adottati sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all’articolo 36 della Legge n.40/2014.
2. L’operazione richiesta al comma 1 è svolta in esenzione dal pagamento del servizio.
3. Per le licenze sospese, quanto indicato al comma 1 deve essere effettuato solo nel momento della loro riattivazione.
4. In caso di inottemperanza delle disposizioni previste nel presente articolo, si applica l’articolo 28, comma 9, della Legge n.40/2014.
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Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
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