In vigore nuove disposizioni relative ai congedi parentali
Nello specifico, il permesso speciale retribuito per attività di accompagno consente l’assenza dal lavoro “fino ad un massimo di 28 ore al mese, non cumulabili nell’arco dell’anno, rapportate all’orario di lavoro settimanale”. Tale permesso è concesso “limitatamente per l’accesso a prestazione sanitaria o socio sanitaria documentata”.
Ai fini dell’appropriatezza delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione ai congedi parentali di cui all’art. 13 del Decreto Delegato n. 127/2017, con particolare riferimento al “genitore residente e anche affidatario, che svolge attività lavorativa, sia essa di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, o, in alternativa, il familiare residente che abitualmente si prende cura del portatore di grave handicap permanente o temporaneo o del portatore di gravissima patologia correlata all’età, debitamente certificata, che, secondo l’apposito protocollo stilato dal Comitato Esecutivo dell’ISS, necessiti di attività di accompagno, limitatamente per l’accesso a prestazione sanitaria o socio-sanitaria documentata”, sarà la Direzione della Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne a validare le istanze di accompagno per prestazioni sanitarie comprovanti l’avvenuta prestazione richiesta.
Nel caso invece di prestazioni socio-sanitarie, le istanze potranno essere validate dalla Direzione della Medicina Legale e Fiscale, quando corredate da una valutazione rilasciata dai competenti servizi sanitari e socio sanitari dell’ISS e comprovanti la necessità della prestazione oggetto della richiesta.
L’ISS informa che è anche in fase di definizione il nuovo protocollo operativo di adeguamento alle nuove disposizioni normative.