ECSO sul decreto Mussoni
Il nostro Governo, con il quale in passato siamo pure stati critici e per nulla accondiscendenti ma sul quale abbiamo espresso recentemente un apprezzamento circa alcuni passi compiuti in fatto di scelte che possono contribuire alla crescita economica nazionale, ne è consapevole così come è consapevole che tali riforme sono qui rese ancor più difficili da un’eredità politica del "non fare perché non ce n’era bisogno" quando cioè i soldi entravano nei forzieri del Titano ed in molti, noi comuni cittadini compresi, non si chiedevano da dove venissero e perché.
Così facendo però si è giunti ad una situazione d’emergenza in cui a furia di rinviare le molteplici riforme di cui il Paese aveva bisogno "tanto non ce n’era bisogno" alla fine ci siamo trovati ad affrontarne contemporaneamente 4: Pubblica Amministrazione, Fisco, Lavoro e Pensioni.
Riconoscendo al Governo il diritto ed il dovere di fare le agognate (o famigerate) riforme, ECSO, in qualitàdi associazione di privati cittadini nonché imprenditori e lavoratori, si arroga invece il diritto ed il dovere di analizzarle e commentarle.
La nostra lente di ingrandimento oggi si vuole soffermare sulla Riforma del Lavoro alias Decreto 130 del 9 agosto 2011, più comunemente chiamato Decreto Mussoni dal nome del Segretario che lo ha firmato, a distanza di soli 5 mesi dal suo insediamento dimostrando quanto meno che alla sua giovane età corrisponde anche la volontà di agire.
Sul Decreto Mussoni si trovano in rete svariate letture ed interpretazioni (alcune delle quali, diciamolo chiaramente: faziose!) che possono depistare l’effettiva consistenza del provvedimento per cui il nostro punto di partenza non può che essere il testo originale del decreto, scaricabile dal sito della Segreteria (www.lavoro.sm).
Si tratta di un provvedimento composto da ben 32 articoli suddivisi in 5 titoli per un totale di 14 pagine. Quello che subito ci colpisce del decreto è la sua sfera di competenza a 360 gradi, con finalità che vanno da un miglioramento dell’efficienza nel mercato del lavoro all’incentivazione dei livelli occupazionali concludendo col tentativo di contrastare la proliferazione del lavoro nero, un tempo chimera del mondo occupazionale sammarinese ma oggi invece in costante aumento anche sul Titano. Un lavoro nel complesso ambizioso che proviamo ad analizzare. Partiamo dal Titolo I "Misure per l’efficienza del mercato del Lavoro" (Art. 2-8). E’ la parte probabilmente più importante del decreto, dove troviamo gli articoli di maggior rilevanza: 3, 4 e 5.
La nostra attenzione viene subito richiamata dall’Art. 3 che restituisce all’imprenditore un diritto fondamentale della sua ragione d’esistere: la libera scelta di assunzione. L’eliminazione di vincoli ostativi obbiettivamente incomprensibili come le graduatorie dell’Ufficio del Lavoro è un enorme passo avanti che rincorre appunto un obbiettivo di maggior efficienza in quanto un imprenditore che rischia il proprio capitale ha il diritto di scegliersi i propri collaboratori in base ai propri motivi che possono esser di svariata natura e sui quali riteniamo che l’Ufficio del Lavoro, una volta accertati i requisiti legali del candidato, non debba interagire.
L’applicazione dell’Art. 3 pertanto non solo contribuirà ad uno snellimento burocratico e temporale delle pratiche di assunzione ma anche a quello di una più efficace selezione del personale e di un miglioramento dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. L’Art. 4 invece affronta le dinamiche di assunzione dei lavoratori frontalieri introducendo il limite del 20% sul totale degli assunti a tempo indeterminato dalle Liste e preserva quello del 50% sul totale degli occupati nell’impresa. In linea di massima non possiamo esimerci dal considerare che, in un periodo in cui la disoccupazione nazionale ha raggiunto limiti storici, probabilmente una maggior tutela dei disoccupati sammarinesi sarebbe stata gradita, tuttavia siamo altresì consapevoli dell’esistenza (tramite nostri associati) di casi di Liste non capienti per determinate figure professionali e quindi la necessità per talune imprese di cercare personale qualificato oltre confine.
Soddisfazione invece per l’Art. 5 che introduce dei limiti oggettivi per l’utilizzo dei cosiddetti Co.Co.Co., limiti del 20% sul totale dei dipendenti per le aziende fino a 40 lavoratori e del 10% per quelle maggiori, limiti che coadiuvano i bisogni di flessibilità delle aziende e prevengono l’abuso del fenomeno ai danni dei lavoratori.
Una citazione merita poi l’Art. 6, se non altro per il tentativo, magari utopico, di regolarizzare i rapporti di piccola collaborazione domestica. Non crediamo che da domani verranno denunciate tutte le baby sitter impiegate sul Titano, ma il fatto di averle menzionate significa che Mussoni si è ricordato anche di loro!
Passiamo al Titolo II "Strumenti per l’inserimento lavorativo e l’innalzamento dei livelli occupazionali" (Art. 9-14).
Gli Art. 9 e 10 in particolare rispondono ad un’esigenza ormai riconosciuta a livello nazionale: una maggior formazione del personale attraverso piani formativi e convenzioni finalizzate all’inserimento.
Gli Art. 11, 12 e 13 invece entrano nel merito dei rapporti di lavoro in praticato, stagista e a tempo determinato, vale a dire le forme di occupazione con le quali un giovane solitamente entra oggi nel mondo del lavoro. Al riguardo il Decreto Mussoni fissa dei limiti temporali sicuramente peggiorativi rispetto a quelli precedenti in quanto resta l’assunzione a tempo determinato anche dopo i primi 3 mesi di praticantato ed estende a 18 la durata massima del rapporto a tempo determinato, limiti che sono comunque in linea con la media europea.
Tuttavia esso introduce dei valori accettabili per la retribuzione del praticato (fino all’80% del contratto collettivo) ed importanti sgravi contributivi per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori coinvolti (50% per 12 mesi nel caso dei praticanti, 24 nel caso degli stagisti).
Nel Titolo III "Disposizioni correttive ed integrative della Legge 73/2010 e del Decreto 132/2010" (Art. 15-20) vengono presi in esame alcune correzioni ed integrazioni sulla vigente normativa in materia di mobilit=E0 ed ammortizzatori sociali. In particolare riteniamo degno di nota l’Art. 20 il quale prende in esame gli incentivi all’assunzione di soggetti interessati da Indennità Economiche e di Disoccupazione. Il comma 4 infatti stabilisce per l’azienda assumente sgravi contributivi del 50% per 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e del 75% per i successivi 12 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Il comma 7 invece riconosce all’azienda assumente in caso di contratto a tempo indeterminato un contributo all’erogazione salariale del lavoratore per mezzo della Cassa Ammortizzatori Sociali, contributo cha varia da un 80% per i primi 6 mesi a un 50% per i successivi 6 mesi ed un 25% per gli ultimi 6.
Passiamo quindi al Titolo IV "Norme sul contrasto al lavoro sommerso e irregolare" (Art. 21-24). Si tratta in sostanza di una delineazione oggettiva di sanzioni e provvedimenti a carico di chi utilizza lavoratori non in regola, sanzioni e provvedimenti che tuttavia riteniamo non particolarmente eccessivi specialmente quanto disposto dall’Art. 22 che in caso di recidiva prevede la sospensione della licenza per un periodo da 7 a 30 giorni, sospensione tuttavia revocabile dietro corresponsione di una sanzione aggiuntiva di soli 3.000 euro.
Infine il Titolo V "Disposizioni finali" (Art. 25-32) contenente una serie di indicazioni trasversali tra le quali evidenziamo quanto disposto dall’Art. 25 che prevede incentivi aggiuntivi in caso di assunzione a tempo indeterminato per particolari categorie (giovani inferiori ai 32 anni, genitrici single, ultracinquantenni) e dall’Art. 28 che traccia un passo in avanti verso l’informatizzazione telematica del mondo del lavoro sammarinese.
Infine segnaliamo il comma 5 dell’Art. 30 il quale, giustamente, riconosce una riduzione di aliquota fiscale per le imprese che, nei 24 mesi precedenti al presente decreto, non hanno fatto ricorso alla CIG e non hanno ridotto il proprio personale.
Concludendo possiamo affermare che il Decreto Mussoni è un provvedimento ambizioso, con finalità trasversali che riguardano buona parte del mondo del lavoro e strumenti di perseguimento di tali finalità che ci possono sembrare in linea di massima efficaci. Non è ovviamente un provvedimento privo di imperfezioni o di margini di miglioramento ma al riguardo pare che il Segretario si sia già reso disponibile ad un confronto con le parti coinvolte, Associazioni di Categoria e Sindacati per ulteriori approfondimenti. Confronto che ci auspichiamo possa esser oggettivo e non fazioso, dove le ragioni in causa vengano si rispettate in legame però anche con il particolare periodo storico-economico nel quale ci troviamo, non solo sammarinese ma ormai globale.