Il fisco perde con San Marino: nel mirino 6mila attività del Titano
La Commissione Tributaria di Rimini esclude ogni violazione per Karnak, l’azienda sammarinese di cancelleria che conta 148 dipendenti e circa 10 milioni di euro di ricavi. La decisione coglie di sorpresa l’agenzia regionale delle entrate che conferma l’intenzione di “fare ricorso sino a giungere in Cassazione se sarà necessario” mentre non commenta la notizia che adesso tutte le imprese con sede sociale a San Marino potrebbero rientrare in una attività di verifica della Guardia di Finanza riminese. Il Procuratore della Repubblica di Rimini Franco Battaglino, che è anche il Presidente della Commissione tributaria che venerdì ha bocciato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si limita a dire che la decisione è stata presa in Collegio dopo avere ascoltato le parti, e che le motivazioni sono contenute nella sentenza. Battaglino ricorda che c’e’ stata opposizione anche alla sua richiesta di archiviazione del procedimento per omessa dichiarazione dei redditi in riferimento al caso Wonderfood. Qui il fisco si basava sull’oggetto principale dell’attività e il Gip chiese al Pm di formulare l’imputazione ritenendo esistente l’obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi in Italia. Su questa vicenda il 15 maggio ci sarà la prima sessione davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare. A dimostrare la complessità della materia è anche il fatto che tra gli stessi Magistrati non c’è uniformità di lettura sul fenomeno dell’esterovestizione. Per la legge italiana la residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se la sede legale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto della società è in Italia, se la sede amministrativa – vale a dire da dove si realizza l’effettiva direzione della società - è in Italia o se l’oggetto principale è localizzato sempre in Italia. In sostanza l’esterovestizione è la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Per l'Amministrazione Finanziaria italiana è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. Con un decreto legge del 2006, che introduce diversi meccanismi antielusivi, viene ribaltato l'onere della prova che non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica. Ed è esattamente quello che ha fatto Karnak presentando 10 motivazioni di ricorso contro la decisione dell’Agenzia delle Entrate che aveva preso tutto il fatturato dell’impresa sammarinese stabilendo che il reddito da tassare era il 4% prendendo ad esempio i competitor di Karnak. La Commissione finanze ha accolto tutti i motivi di ricorso affermando che Karnak non ha una stabile organizzazione materiale e personale in Italia. La difesa ha anche dimostrato che nessuna delle società che competono per lo stesso mercato dell’azienda sammarinese ha una redditività del 4%, la percentuale che il fisco italiano chiedeva a Karnak.
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