Fisco: Voluntary disclousure, blindata non punibilità penale
Anche le attività e le imposte riferite ad anni per i quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale potranno accedere alla Voluntary disclosure beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale. Lo prevede il decreto fiscale sulla certezza del diritto, esaminato in seconda lettura dal Cdm. In pratica, la nuova norma estende la "copertura" penale anche agli anni per i quali sono decaduti i termini dell'accertamento fiscale, ovvero 4 per la dichiarazione infedele e 5 per l'omessa dichiarazione. Il governo ha così chiarito e fornito un'interpretazione definitiva al testo di legge sulla voluntary disclosure, che non prevedeva esplicitamente l'estensione dei benefici della procedura di collaborazione volontaria anche ai reati penali antecedenti all'arco temporale dei 5 anni (i tempi del penale sono più lunghi rispetto a quelli dell'accertamento tributario). Il rischio per chi avesse deciso di aderire alla procedura di rientro dei capitali sarebbe stato quindi quello di regolarizzare la situazione dal punto di vista amministrativo ma, in caso di mantenimento all'estero di capitali anche prima del 2009-2010, non dal punto di vista penale. Un "difetto" che di fatto ha rappresentato un disincentivo all'emersione, visto il rischio di incorrere proprio nelle sanzioni penali. Ora chi vorrà ottenere la protezione penale "totale", potrà farlo, pagando le imposte per intero e le relative sanzioni in modo ridotto, proprio come previsto dalla voluntary disclosure per gli anni più prossimi, quelli per cui sono ancora aperti i termini dell'accertamento. Per quanto riguarda gli altri punti del decreto, nel secondo esame preliminare il cdm ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, a tutela dei contribuenti, il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell'accertamento. Il raddoppio non opera invece se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inoltre inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
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