Fondiss spiega i ritardi negli investimenti previdenziali
Relativamente agli investimenti il Comitato Amministratore di Fondiss è stato messo nelle condizioni di poter procedere con gli investimenti delle somme derivanti dalla raccolta dei versamenti contributivi solo da febbraio 2014. Il Comitato intende precisare che Banca Centrale nella sua funzione di vigilanza con comunicazione del 6 dicembre 2012 prot. n. 12/11679 ha ritenuto che l’avvio degli investimenti dovesse essere subordinata all’approvazione del Regolamento. Regolamento consegnato da questo Comitato Amministratore alla Segreteria di Stato competente in data 27 febbraio 2013, dopo ampia condivisione del testo con l’autorità di vigilanza e le associazioni sindacali e datoriali. A seguito dell’approvazione del Regolamento, nonostante il Comitato avesse provveduto ad indire apposita gara per l’investimento dei versamenti contributivi, Banca Centrale con comunicazione del 19 dicembre 2013 prot. n. 13/10961 ha segnalato come ulteriore causa ostativa all’investimento le problematiche di ordine amministrativo/contabile legate al calcolo della quota.
Il Comitato Amministratore, solo con il perfezionamento di tutti gli adempimenti legislativi, e gli opportuni adeguamenti amministrativo/contabili da febbraio ha proceduto ad investire i versamenti contributivi per ora solo nella forma del “deposito a termine”, anche in considerazione dell’assenza del Decreto Delegato che dovrà fissare i criteri di scelta di un eventuale gestore finanziario, da cui all’art. 5 comma sette punto sette della Legge n. 191/2011.
Prima del febbraio 2014 le somme raccolte sono rimaste depositate presso Banca Centrale, la quale ha riconosciuto un tasso speciale avere dello 0,5% per il 2012, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tasso avere riconosciuto è stato il medesimo di quello applicato agli altri c/c della Pubblica Amministrazione pari allo 0,07%, nonostante il Comitato Amministratore di Fondiss avesse richiesto anche per il 2013 un tasso di rendimento allineato a quello normalmente applicato al settore della previdenza, data la valenza sociale della previdenza complementare.
In merito al ruolo di advisor finanziario attributo a Banca Centrale dall’articolo 11 comma quattro della Legge n. 191/2011, si precisa che Banca Centrale ha sempre ritenuto di doversi astenere dal rilasciare pareri di consulenza finanziaria, in quanto tale attività è in conflitto di interessi con l’attività di vigilanza che Banca Centrale svolge nei confronti sia di Fondiss che di tutto il sistema finanziario bancario sammarinese, come comunicato a Fondiss nella missiva di Banca Centrale del 5 ottobre 2012 prot. n. 12/9495.
Tale affermazione è stata ribadita da Banca Centrale con la comunicazione del 18 luglio 2014 prot. n. 14/6872, sollecitata in tal senso dal Comitato Amministratore di Fondiss in data 4 luglio 2014 alla luce dell’esito referendario.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito istituzionale www.fondiss.sm nel quale è possibile consultare il documento inoltrato al Consiglio Grande e Generale in data 3 luglio 2014 e, a trasparenza dell’operato del Comitato Amministratore, la nota informativa.
Comunicato stampa del Comitato Amministratore di Fondiss