Liquidazione Asset: "Non sussistono gravi ragioni per l'astensione dal giudizio, né per la ricusazione"

Nessun presupposto per l'astensione dal giudizio, né tanto meno per la ricusazione. Per sé e per Isabella Pasini. Sul caso liquidazione coatta di Asset, il Giudice per i Rimedi Straordinari con competenza civile, Ferdinando Treggiari non accoglie l'invito ad astenersi, sia in maniera facoltativa sia obbligatoria, formulato da Banca Centrale nei suoi confronti, dichiara ugualmente inammissibile l'istanza di ricusazione a lui rivolta dalla stessa procura, così come rigetta quella mossa contro il Giudice Amministrativo Pasini, riportando di fatto nelle sue mani il fascicolo relativo alla liquidazione coatta amministrativa di Asset decisa da Banca Centrale.

In 27 pagine di sentenza, Treggiari affronta subito la parte che lo riguarda in prima persona: pone l'accento sull'assenza di “gravi ragioni determinate da suoi rapporti economici e di lavoro” con gli avvocati Mularoni e Valli, a loro volta già difensori degli interessi di Asset. Treggiari prima precisa che tale “collaborazione è stata interrotta quasi sei anni fa, non è mai stata più ripresa e mai ha riguardato o incrociato affari o cause” della banca.

Poi va oltre, sottolineando come “l'apparenza stia tutta nella presenza del suo nome, quale consulente, sulla carta intestata del 2013 dello studio legale incaricato della difesa della parte contraria a quella che oggi lo invita all'astensione o tende perfino a ricusarlo, nelle funzioni di Giudice della Ricusazione verso la Pasini. “Un giro davvero un bel po' largo e tortuoso – sostiene - per raggiungere il nucleo delle 'gravi ragioni'”. Inoltre – aggiunge - “la fiaba dei difensori che pur avendo formalmente rinunciato al mandato verso tutti i propri clienti lo sarebbero ancora nei confronti di quelli che non hanno provveduto a sostituirli non merita ulteriore narrazione”.

Poi, a proposito di apparenza, anche un richiamo ad alcuni articoli di stampa, esibiti da Bcsm a sostegno della tesi di una sua presunta imparzialità: “Pur senza voler formulare illazioni sulla possibile origine indotta ed interessata di quegli articoli – scrive – basti ricordare la sentenza dei Garanti che non attribuisce rilevanza in merito alla serenità di giudizio del Magistrato espressa a mezzo di organi di stampa “dovendo la valutazione della sussistenza di validi motivi di astensione del Giudice essere riferita ad elementi oggettivi”. L'insussistenza di cause di astensione obbligatoria ravvisate da Treggiari nell'esercizio delle proprie funzioni lo porta a ritenere di conseguenza inesistenti anche ipotetiche cause per una sua ricusazione.

Capitolo Pasini, infine: secondo i ricusanti il magistrato avrebbe “indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo”; avrebbe in sostanza messo in atto nella propria Ordinanza una inammissibile “anticipazione dei fatti” relativamente al destino di Asset. In realtà per Treggiari non vi è nulla di anomalo nella previsione che all'amministrazione straordinaria sarebbe seguito il provvedimento di liquidazione coatta, e che quest'ultimo fosse preordinato alla cessione in blocco dei rapporti giuridici di Asset a Cassa, poiché passaggi già insiti negli atti e nelle delibere compiuti un anno fa dalla Vigilanza Bcsm; anche la preordinazione della liquidazione alla cessione in blocco di attivi e passivi della banca – fa notare - era la mera precognizione di quanto poi si sarebbe fatalmente compiuto, di lì a poco, con l'emanazione dei Decreti-Legge n.80 e n. 89.

In definitiva le valutazioni della Pasini secondo Treggiari rientrano perfettamente nell'indagine propria della fase cautelare. Disposta, infine, la condanna di Bcsm al pagamento delle spese di giustizia per un ammontare di mille euro.

sp

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy