Movimenti di capitali, il parere dell’esperto
Sono quelle di Bruxelles le principali autorità di riferimento – spiega nella sua relazione – mentre i rapporti con l’Italia restano regolati dalle convenzioni bilaterali per quanto non previsto in quelle comunitarie.
Non solo – aggiunge l’ex giudice delle appellazioni penali- è inapplicabile l’obbligo di dichiarazione del possesso di denaro contante oltre i 10 mila euro, per chiunque, cittadino italiano o sammarinese o di uno stato europeo, che entri od esca dalla Repubblica.
La Banca d’Italia nei giorni scorsi ha assegnato alle banche con sede a San Marino il codice di operatività 729, riservato al resto del mondo, ma per il prof. Gualtieri andrebbero segnalate con il codice 268 destinato al settore delle società finanziarie.
Nel suo parere fa riferimento alla risposta di Banca d’Italia ad un quesito del 2005, posto dalla cassa di Risparmio di Rimini, nel quale si dispone che le banche sammarinesi vengano considerate “finanziarie residenti”.
Una lunga dissertazione che si chiude con la considerazione che, a suo parere, nessun reato sia ravvisabile, non ci siano ipotesi di operazioni sospette, non si possa parlare, come si è fatto, di riciclaggio. Un parere autorevole che si pone in dissenso con le ipotesi della magistratura forlivese e che non mancherà di far discutere.