La legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione del settembre scorso, ha modificato la struttura e i compiti della commissione del lavoro, appena insediata. Diminuiscono i membri dell’organismo: 2 e non più 4 quelli in rappresentanza della Csu, 1 per ogni confederazione. 2 i rappresentanti indicati dalle organizzazioni imprenditoriali, 1 infine viene nominato dal Consiglio Grande e Generale. E’ presieduta dal Segretario di Stato per il lavoro. Della commissione, che è paritetica ed ha una durata pari a quella della legislatura, fanno parte, con voto consultivo, anche il Direttore dell’Ufficio del Lavoro e il Collocatore. Snellite la pratiche per i lavoratori frontalieri che prima passavano in Commissione mentre oggi le aziende devono presentare domanda per il personale forense all’ufficio del lavoro che, dopo avere verificato se ci sono sammarinesi disponibili per quel tipo occupazione, risponde subito alla richiesta. La legge stabilisce che spetta alla Commissione per il Lavoro adottare ogni iniziativa per assicurare una costante analisi delle dinamiche che interagiscono nel mercato del lavoro. In particolare, ha il compito di consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del lavoro e della formazione, garantendone operativamente la realizzazione. La commissione esprime pareri sui programmi di formazione professionale, detta i criteri, con proprio Regolamento, per la gestione delle graduatorie di avviamento al lavoro, delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall’Ufficio del Lavoro, approva i progetti di contratto di inserimento lavorativo, vigila sull’attuazione delle leggi in materia di lavoro, determina le procedure, gli standard e le modalità di certificazione dei rapporti di lavoro. La commissione ha anche l’obbligo di inviare al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato generale dell’occupazione.
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