La cassa integrazione non potrà superare i 9 mesi, frazionati in periodi trimestrali, sia per situazioni temporanee sia per riqualificazioni professionali, riconversioni o ristrutturazioni aziendali. Nel primo trimestre coprirà l’86% della retribuzione, 75% per il secondo, 70% per il terzo. La legge del 1975, la prima ad istituire la cassa interazione per industria, edilizia e salariati dello stato, prevedeva 3 mesi di CIG per cause di forza maggiore e situazioni temporanee, prolungata a 6 mesi per crisi economiche. In entrambi i casi copriva l’86% della retribuzione. Nella nuova legge anche i parametri della mobilità per almeno 12 mesi di anzianità nella stessa azienda. 9 mesi con il 70% di stipendio, per due trimestri. Poi il 65% per altri tre mesi. Stessa durata se l’anzianità è inferiore a un anno, ma cambia l’importo. 60% per i primi sei mesi, 50% per gli altri tre. Più complicato il conteggio per l’indennità di disoccupazione calcolata sull’attività lavorativa degli ultimi 2 anni. Dai 6 ai 12 mesi di attività, 30% della media retributiva degli ultimi 4 mesi, per massimo 90 giorni. Dai 12 ai 24 mesi di attività il 60% per sei mesi. Il 50% per il 7° e l’8° mese. Il 40% dal 9° al 12° mese ma solo per chi ha superato i 50 anni. Il reinserimento lavorativo per i lavoratori svantaggiati che non hanno altre indennità economiche prevede un’indennità corrispondente al 75% del salario medio territoriale per 12 mesi eventualmente prorogabile. Ha carattere sperimentale invece il salario di cittadinanza. Non più di mesi con il 50% massimo del trattamento dell’indennità di disoccupazione. Decadrà dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della legge e ne beneficeranno i lavoratori disoccupati iscritti da più di 12 mesi nelle liste.
Myriam Simoncini
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