Osla sul progetto di legge di riforma fiscale
Osla è assolutamente contraria e non trova una spiegazione economica alla disparità di trattamento per le passività deducibili per i lavoratori autonomi, in barba al principio di uguaglianza dei cittadini della "carta dei Diritti", l'art. 11 prevede oneri deducibili solo per il lavoratori dipendenti: i lavoratori dipendenti potranno dedurre le spese funebri, le tasse e le rette scolastiche dei figli, degli asili nido, spese di assistenza ai famigliari infermi, premi assicurativi vita e infortunistica, spese per le protesi dentarie e sanitarie, ma questo non vale per i liberi professionisti. Osla non riesce a capire perché di fronte a quanto emerso dall'analisi "Riforma fiscale 2011 - analisi dati" presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze il 27 aprile 2011 precedentemente al Progetto di Legge non sono stati presi provvedimenti opportuni per concretizzare l'equità applicata equiparando il carico fiscale tra piccola, media e grande impresa, quando la grande impresa è sensibilmente più favorita per via delle defiscalizzazioni, infrastrutture a spese dello Stato e accordi occupazionali a carico della collettività. Emerge anche come attualmente l'aliquota media effettiva per i redditi da lavoro dipendente è pari al 5,2%, mentre quella per i redditi da lavoro autonomo è pari al 15,3%, denotando una sperequazione fiscale; i lavoratori dipendenti, con il reddito assoggettato ad imposizione progressiva si vedono la totale esenzione dall'imposta fino a 14.000€, da questo beneficio sono esclusi i liberi professionisti, che già dal primo € di reddito devono pagare 17 centesimi di imposta. OSLA dice NO alla tassazione separata per gli autonomi. L'imposizione sulle libere professioni, che già era molto più elevata di quella prevista per i lavoratori dipendenti, è ulteriormente aggravata. La criticità più evidente riguarda le modifiche introdotte con riferimento alla modalità di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di imprese individuali: in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del Progetto di Legge, i redditi di lavoro autonomo e i redditi di impresa individuale risultano assoggettati ad “imposizione separata”, con aliquota del 17% ai sensi del successivo comma 2, n. i) del medesimo articolo 10, senza possibilità di opzione per il regime di tassazione ordinario. Se i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa individuali percepiscono redditi appartenenti ad altre categorie, gli stessi sono assoggettati a tassazione progressiva per scaglioni considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di lavoro autonomo o di impresa. Ma ai sensi del successivo art. 11 qualora un soggetto abbia solamente redditi di lavoro autonomo ovvero di impresa individuale allo stesso non spettano deduzioni per oneri (ad eccezione degli oneri per contributi previdenziali obbligatori, la cui deducibilità è prevista dal successivo art. 12, comma 1, lett. b). Non è ammissibile che qualora un soggetto percepisca solamente un reddito di lavoro autonomo o di impresa individuale a questi non spetti alcuna deduzione per oneri di carattere personale. Non può essere confusa la deducibilità degli oneri inerenti l’attività tipica, deducibili dal reddito di lavoro autonomo o dal reddito di impresa con la deducibilità degli oneri di carattere personale che in un sistema equo devono spettare a tutti i soggetti residenti a parità di condizioni. Gli oneri inerenti l’attività tipica sono effettivamente a carico dei titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa individuale, a differenza di quanto accade per i titolari di redditi di lavoro dipendente o di altri redditi che non hanno spese per l’organizzazione del proprio lavoro. L’art. 15, comma 2 prevede che siano scomputabili le imposte estere anche dall’imposta separata sul reddito di lavoro autonomo e di impresa, ma non si capisce in che misura visto che l'aliquota che viene subita in Italia è del 30%.
Con l’introduzione del world wide principle, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si potrebbero avere casi di doppia tassazione dei redditi ovvero di tassazione a San Marino più alta di quella italiana degli stessi redditi. Persone fisiche che possiedono dei fabbricati in Italia o percepiscono pensioni dall'estero. Per quanto riguarda il reddito di impresa sono stati criticati i limiti introdotti alla deducibilità di alcuni tipi di costi, tra cui i costi di pubblicità (limite dell’8%). Questo limite vuole probabilmente colpire abusi evasivi, ma si ritiene che non possa essere generalizzato questo limite a tutte le imprese rischiando di penalizzare quelle con tali costi effettivi. Il progetto di legge non presenta una riforma rivoluzionaria ed innovativa: la previsione di minimum tax per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo e altre misure contenute nell'articolato denotano un chiaro obiettivo, quello di fare cassa per le magre finanze dello Stato, un obiettivo che potrebbe mettere in difficoltà molti operatori che già subiscono i pesanti effetti delle crisi economica e del Decreto Incentivi; NO all'aumento della pressione fiscale sugli operatori economici, soprattutto nell'ottica della concorrenza e della competitività con l'esterno, prima pensiamo alle privatizzazioni leggere garantendo i posti di lavoro ai pubblici dipendenti con una gestione a modello privato.
Introdotta maggiore equità nella revisione del sistema delle deduzioni e delle detrazioni dei redditi di lavoro dipendente e l'eliminazione delle attuali differenziazioni tra lavoratori dipendenti residenti e frontalieri; ma le differenze tra lavoratori dipendenti ed autonomi restano. Bene la riduzione del numero degli scaglioni d'imposta: anche se in questo periodo di crisi economica non possiamo aspettarci l'emersione di una nuova base imponibile. Il nuovo sistema di accertamento e contenzioso delineato nella riforma appare più veloce e meno burocratico, va alla prova dell'applicazione. Occorre dotare l'ordinamento sammarinese di un sistema di accertamento più incisivo nella lotta all'evasione nazionale interna, che riguarda tutti i tipi di reddito. Questa riforma non risolve i problemi del Bilancio dello Stato: servono tagli precisi e non generici, ma mirati per un contenimento della spesa pubblica.
Qualsiasi Riforma Fiscale non avrà efficacia fino a che non verrà normalizzato il rapporto con l'Italia e con l'entrata in vigore dell'accordo contro le doppie imposizioni e San Marino entri nella white list del MEF, nel 1972 l'accordo sugli interscambi RSM - IT era stato con motivazione ratificato sia nell'ordinamento italiano sia nell'ordinamento sammarinese.
Perché di fronte a 67 paesi che si sono uniformati alla struttura di imposta sul valore aggiunto non vi è neppure una riflessione sull'adozione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto come sistema degli interscambi, ragionando sul differenziale di competitività dell'offerta commerciale con la SMaC per il recupero di competitività sulle vendite al consumo interno e politica di competitività commerciale aderente al protocollo IVA negli interscambi transnazionali?
Osla non condivide l'impostazione non strategica del progetto di legge, la Riforma del 1984 inserita nel contesto di una programmazione democratica e dello sviluppo ha aperto prospettive alla Repubblica, occorre inserire la Riforma in un disegno riformatore, in un progetto di cambiamento e di reale rinnovamento, verso uno sviluppo sostenibile economicamente, il rischio è quello di colpire ulteriormente il tessuto imprenditoriale senza garantire efficacia ed equità alla Riforma, definendo gli obiettivi nella consapevolezza che al bilancio dello Stato mancano circa 70 milioni l'anno; occorre una proiezione con strumenti di simulazione economica degli interventi, mancano gli elementi per poter valutare nel breve, medio e lungo periodo gli obiettivi economici dei provvedimenti. Resta dunque un ottimo dizionario fiscale che mancava nella letteratura economica sammarinese.