Il Congresso di Stato in regime di ordinaria amministrazione
Il Governo e le Commissioni in questa fase operano in ordinaria amministrazione. Possono occuparsi solo della gestione degli affari correnti. E da questi sono escluse le deliberazioni concernenti: acquisto, vendita o permuta di beni immobili; acquisto, vendita o permuta di beni mobili di rilevante valore; adozione e approvazione di piani particolareggiati, sottoscrizione delle convenzioni previste dagli strumenti urbanistici; conferimenti di incarichi professionali, consulenze, collaborazioni; liberalità e contribuzioni di qualsiasi natura a favore di persone fisiche e giuridiche o di associazioni ed enti. Non possono essere emanati atti normativi. Sono consentite deroghe a tutto ciò solo in casi eccezionali come calamità naturali o eventi gravissimi e imprevedibili.
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