Decreti Smac: C10 contrario ai metodi del Governo
Il primo di questi, il 97, non fa altro che posticipare al 31 dicembre 2014 la possibilità di utilizzare scontrini o ricevute inferiori ad € 70,00 nei casi in cui l’operatore economico non abbia disponibile il POS per la Carta SMaC. Nulla di strano e di contestabile se non il metodo e la poca lungimiranza del Governo adottato anche con la riforma tributaria: il Governo naviga a vista, si trova in balia delle onde e corregge la rotta senza tenere d'occhio la terraferma!
Lo abbiamo ripetuto infinite volte; era necessario un periodo (un anno almeno) di transizione e di adeguamento delle strutture per poter valutare correttamente gli effetti della Carta SMaC. E questo decreto dimostra che, ad oggi, gli operatori e gli stessi Uffici non sono stati in grado in questo periodo, per i più disparati motivi, di implementare correttamente la Carta SMaC con tutte le conseguenze e ripercussioni sui consumatori.
Il secondo decreto, il 134, è invece atto a disciplinare in maniera più precisa la “certificazione dei ricavi degli operatori economici in via telematica”. In poche parole, si introduce un nuovo metodo per certificare le transazioni verso i consumatori/acquirenti di beni e servizi: il “Portale SMaC”.
Ma quali sono i cambiamenti? E perché lo si inserisce solamente trascorsi 9 mesi da inizio anno?
Ad una prima lettura, ma di più non si può comprendere dato che verranno delegate all’Ufficio Tributario le circolari applicative, sembra che la SMaC “neutra”, quella senza ricarica per i non possessori di SMaC, sia stata sostituita dal Portale dovrà essere utilizzato per certificare le transazioni con i consumatori-
Nulla è specificato in relazione all’adesione alla scontistica SMaC. Sembrerebbe però che la registrazione dell’operazione sul Portale non implichi l’adesione al circuito “completo” SMaC, anche perché non vi sarebbe alcuna carta SMaC da ricaricare… Sullo stesso principio i pagamenti tramite intermediari finanziari e quindi, supponiamo, anche per tutti i pagamenti online. In questo caso l’operatore economico avrà 60 giorni per registrare l’operazione sul Portale ma, chiaramente ci chiediamo: chi controllerà che venga realmente eseguito e più che altro, come controllarlo?
La Polizia o Gendarmeria o altro Ufficio deputato potrà scandagliare e verificare i conti correnti dell’operatore economico a “caccia” delle transazioni non sottoposte a registrazione sul Portale?
Fatto sta che, con questo decreto si dovrebbe sancire definitivamente l’obbligatorietà per l’operatore economico di dotarsi di POS SMaC, ma l’articolo 10 introduce la parola “circuito” senza definire minimamente a cosa si faccia riferimento e tutta la sicurezza di trovarsi dal 1 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, il POS SMaC in ogni attività che effettui cessioni verso soggetti privati, viene a vacillare.
Quindi alla fine la SMaC sarà operativa al 100% (speriamo!!) solamente nel 2015. Cosa sarebbe costato sviluppare, implementare ed analizzare tutte le problematiche in questo 2014 e partire nel 2015 con una struttura adeguata ed efficiente e con informazioni chiare per il consumatore?
Ribadiamo fermamente una contrarietà ai metodi utilizzati dal Governo per l’introduzione di queste nuove regole: mancata lungimiranza nel valutare gli impatti del sistema sui cittadini ed una difficoltà sempre maggiore per gli operatori ad adeguarsi ad un sistema in continuo mutamento.