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Elezioni 2024: come si vota

Tutti gli aventi diritto al voto ricevono per posta dall'Ufficio Elettorale di Stato il Certificato Elettorale, che certifica il diritto di voto di ogni elettore e indica la sezione ed il seggio in cui potrà votare. Nel caso in cui l'elettore non abbia ricevuto tale certificato o lo abbia smarrito, può, se avente diritto di voto, presentarsi per ritirarne una copia presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che ha sede in Via 28 Luglio, 196 - a Borgo Maggiore - Tel. 0549 882080.

Le votazioni hanno inizio alle ore 7.00 di domenica 9 giugno 2024 e terminano alle ore 20.00 dello stesso giorno. Potrebbero prolungarsi oltre questo orario se continuassero ad arrivare ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia, dopo le ore 21.00 il Presidente, dopo avere accertato il numero degli elettori presenti che ancora non hanno votato, consente solamente a costoro di votare per poi dichiarare definitivamente chiuso il seggio elettorale.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Per esercitare il diritto di voto, l’elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto purché munito di fotografia da cui l’elettore sia ancora riconoscibile, rilasciato da ufficio pubblico della Repubblica (per esempio: carta d’identità, patente o passaporto etc.). In mancanza di tale documento, l’elettore potrà essere ammesso al voto qualora venga identificato dal Presidente o da uno degli scrutatori del seggio oppure da due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti al seggio, che ne attestino l’identità personale.

VOTO DI LISTA E VOTI DI PREFERENZA
Il voto di lista nella scheda elettorale si esprime tracciando, mediante matita copiativa, un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull’eventuale contrassegno o sul nome della coalizione e comunque all’interno del rettangolo che li racchiude. L’elettore residente in Repubblica può manifestare la preferenza per tre dei candidati appartenenti alla lista prescelta. Qualora l’elettore residente in territorio abbia espresso più di tre preferenze, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

L’elettore non residente in Repubblica può manifestare un’unica preferenza tra i candidati appartenenti alla lista prescelta. Qualora l’elettore non residente in Repubblica abbia espresso più di una preferenza, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

La preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nell’apposita riga al centro della scheda, il nome ed il cognome od anche il solo cognome, oppure il numero di lista, o entrambi del candidato prescelto. In caso di identità di cognome tra più candidati, il voto di preferenza, non espresso attraverso il numero del candidato, per essere valido deve indicare anche il nome di battesimo del candidato ed ove occorra, in caso di omonimia, deve anche indicare la data di nascita. Se il candidato ha due cognomi, può esserne scritto anche uno solo dei due. L’indicazione del numero o di entrambi i cognomi è necessaria per la validità della preferenza quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della lista votata. Qualora l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia comunque espresso usando il cognome, o il nome ed il cognome, o il cognome ed il numero corrispondente, una o più preferenze in favore di appartenenti inequivocabilmente ad un’unica lista, si deve intende che abbia votato anche la lista dei prescelti. Va rammentato, che la legge prevede che il voto debba essere esclusivamente espresso attraverso matita copiativa; inoltre, che la scheda elettorale viene dichiarata nulla nei seguenti casi : - scritti diversi dal voto di lista o preferenza oppure segni artificiosi presenti sulla scheda elettorale, tali da facilitare il riconoscimento dell'elettore; - espressioni di voto per più di una lista, oppure per più coalizioni, ovvero per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; - espressioni di voto per più di una lista, benché appartenenti alla stessa coalizione, limitatamente al primo turno di votazione.

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