Elezioni Giunte: le indicazioni sulla propaganda
Alle consultazioni amministrative, di cui al Decreto Reggenziale 25 agosto 2014 n.135, è applicabile la disciplina prevista nella Legge 27 settembre 2013 n.127 “Legge sulle Giunte di Castello” e le disposizioni di cui al Decreto 30 ottobre 2003 n.138 “Regolamentazione della campagna di presentazione per l’elezione del Capitano di Castello e della Giunta”.
La campagna di presentazione ha inizio quindici giorni prima della data delle elezioni, pertanto, dovendo cessare alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, si apre sabato 15 novembre 2014 e termina entro le ore 24,00 di venerdì 28 novembre 2014.
Prima e dopo il termine di cui sopra è quindi vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata. Si porta a conoscenza che, a chi svolge qualsiasi attività di propaganda prima dell'apertura e dopo della chiusura della campagna di presentazione ed a chi impedisce e turba una riunione di propaganda, si applica la pena disposta dall'articolo 398 del Codice Penale.
Si rappresenta, inoltre, che l'affissione del materiale di propaganda può avvenire solo negli appositi spazi stabiliti dalla Commissione Elettorale, attraverso tabelloni collocati nei singoli Castelli. Pertanto è vietata l'affissione o l'esposizione di materiale di propaganda in qualsiasi altro spazio che non sia quello assegnato dalla Commissione Elettorale.
Pertanto solo a far data dal 15 novembre sono permessi l’affissione e l’esposizione di manifesti o altri stampati, le riunioni, i comizi e le trasmissioni radiofoniche e televisive di propaganda per le Elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello.
Comunicato stampa Segreteria Interni