La Segreteria Esteri plaude alle migliorie apportate alla normativa sul trust
Soddisfazione della Segreteria di Stato agli Affari Esteri per l’approvazione in Consiglio Grande e Generale del Progetto di Legge “Modifiche alla normativa in materia di Trust”. L'aggiornamento della legge con ulteriori migliorie ed integrazioni permetterà una maggiore e più efficace fruibilità agli operatori del settore. Ciò ha “conferito alla Repubblica di San Marino – fa notare la Segreteria - uno strumento in più per potersi distinguere per il suo ordinamento giuridico, per i suoi istituti e per ogni peculiarità che contribuisce ad affinare la nostra identità di Stato sovrano”.
Questi in sintesi i correttivi apportati per rendere più fruibile la Legge, grazie anche all'opera di studio e valutazione delle prassi consolidate da parte di professionisti del settore e dei funzionari della stessa Corte per il Trust e i rapporti fiduciari:
1) eliminazione dell’obbligo di allegazione di una dichiarazione di validità redatta da un Notaio della Repubblica di San Marino all’atto di trust qualora quest’ultimo sia stato redatto o autenticato da un notaio estero;
2) modifiche di alcune attività in capo all’agente residente, avente il compito di custodia e di compilazione del Libro degli eventi a cui viene concessa la possibilità di richiedere certificazioni direttamente al Registro dei Trust, autorizzazione prima non prevista e riservata solo alla figura del trustee e alla figura del guardiano;
3) La possibilità - qualora l'atto istitutivo lo preveda - di inserire nell'attestato del trust l'indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno. Una modifica significativa che consentirà di chiedere al Registro dei Trust, la certificazione pubblica di tale informazione. È un'opportunità prevista dalla sola legge sammarinese e che ha certamente un suo peso specifico nella valutazione dei professionisti di scegliere la legge sammarinese come legge regolatrice dei Trust di propria istituzione.
4) introduzione dell’articolo 28 bis relativo la cessazione dall’ufficio dell’agente residente. La norma introdotta dispone gli adempimenti e le eventuali sanzioni, in capo al trustee, finalizzate alla nomina del nuovo agente residente. L’attuale normativa infatti non prevedeva le modalità di sostituzione nel caso di cessazione dall’ufficio dell’agente residente; ipotesi invece prevista sia per gli uffici di trustee che di guardiano.
5) semplificazione burocratica, adottando la modalità utilizzata dalla legge sulle società per l’emissione di certificati sul mantenimento delle condizioni soggettive ed oggettive relative all’ufficio di trustee già ricoperto e la possibilità di richiedere le certificazioni al Registro dei Trust, oltre che per il trustee, anche per l'agente residente.