Legge su soggiorni e residenze: presentata in Congresso di Stato
L’ingresso in territorio viene consentito a cittadini stranieri in possesso di passaporto valido o documento equipollente. Non può entrare il cittadino espulso o allontanato, a meno che non abbia la necessaria autorizzazione. Oltre gli otto giorni di permanenza, bisogna avere un permesso di soggiorno o di residenza.
I primi possono essere turistici, di 90 giorni prorogabili fino a 180; speciali, per chi cioè voglia soggiornare per motivi di istruzione, cura, riabilitazione, culto; per motivi di lavoro, stagionale con validità massima di 6 mesi continuativi all’anno, rinnovabile ogni anno, o temporaneo con validità massima di 11 mesi continuativi, rinnovabile; permessi ordinari, per esigenze di ricongiungimento familiare; straordinari, per chi è in possesso di particolari requisiti, tra cui anche specifiche condizioni reddituali rientranti nei parametri stabiliti da un decreto delegato.
La residenza è invece concessa a chi abbia già avuto permesso di soggiorno ordinario o lavorativo continuato o straordinario, dopo il decorso di 10 anni continuativi dalla data del rilascio di questo tipo di permessi. Un’importante deroga è stabilita dall’articolo 14: il Congresso di Stato, sentito il parere obbligatorio della gendarmeria, ha facoltà di concedere residenza in favore di cittadino straniero che si sia particolarmente distinto nei campi dell’economia, spettacolo, sport, arti e professioni, o che abbia investito o abbia intenzione di investire capitali nel territorio della Repubblica in settori strategici per le politiche pubbliche di sviluppo, anche tramite società di cui detenga il controllo o su cui eserciti una influenza dominante.