No al referendum sulle pensioni
La seconda ragione è da ricercarsi nell’articolo 19 della riforma che prevede stanziamenti del bilancio dello stato a sostegno del sistema complementare e la legge di bilancio, che ne risentirebbe, non può essere soggetta a referendum abrogativo. La terza motivazione per cui il Collegio ha respinto la richiesta del comitato promotore è riconducibile alla presenza nella riforma di diversi aspetti e strumenti e quindi l’obiettivo della “esatta, chiara ed inequivocabile” formulazione del quesito non viene rispettato così da pregiudicare il “pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità”. “Siamo rimasti malissimo ma era pressochè impossibile formulare il quesito in maniera diversa – commenta l’avvocato Laura Poggiali, presidente del Comitato Promotore - . Ora attendiamo la sentenza del collegio garante sul referendum salvastipendi, anch’esso collegato in qualche modo alla riforma previdenziale che – conclude – sappiamo essere oggetto di ipotesi di modifica, al di la del nostro referendum. Segno che in quella legge c’è qualcosa che non va”.
Luca Salvatori