DL 62-2020

Nuovo decreto: riaprono cantieri e meccanici; possibilità di consegne a domicilio per i negozi

Nuovo decreto: riaprono cantieri e meccanici; possibilità di consegne a domicilio per i negozi.

Come preannunciato, è stato emanato sul Bollettino Ufficiale il nuovo decreto legge 62-2020 che avrà effetto dalle 24.00 di domenica 19 aprile fino alle 24.00 di lunedì 4 maggio.

“Le attività commerciali al dettaglio e artigianali – riporta l'articolo 2 -, pur rimanendo chiuse al pubblico, possono operare con modalità di vendita telefonica e/o telematica”. “I prodotti venduti – prosegue - devono essere consegnati al domicilio indicato dall’acquirente, possibilmente da un solo addetto per ogni attività economica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con le modalità ed i presidi di cui al regolamento ISS per quanto applicabile”. Consentite anche le attività di Taxi e N.C.C, così come le attività di riparazione di telefoni/telefoni cellulari/tablet/computer, apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche nei confronti di soggetti privati.

Il comma 5 dell'articolo 2 recita: “Sono consentite le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi da svolgersi all’esterno di locali privati o all’interno di locali privati disabitati. Sono consentite altresì le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi, rese nei confronti di operatori economici da svolgersi all’esterno dei locali dell’attività o all’interno degli stessi”.

Mentre al comma 6 viene riportato: “Sono consentite le prestazioni rese da gommisti e riparatori auto (meccanico/elettrauto/carrozziere e similari)”. E prosegue: “Le prenotazioni di consegna e ritiro del mezzo devono essere accettate in modo da evitare l’incontro interpersonale tra i clienti ed in modo da evitare file ed assembramenti all’interno e/o nelle immediate vicinanze dell’attività. Accettata la prenotazione di consegna o di ritiro del mezzo, l'esercente deve inviare al cliente una conferma dell’appuntamento a mezzo e-mail o messaggio telefonico con indicazione del numero di targa del veicolo sul quale dovrà essere eseguito l'intervento e l'indicazione di data e ora dell'appuntamento. La predetta comunicazione di conferma equivale ad autocertificazione che dovrà essere esibita alle forze dell'ordine in caso di controllo”.

Al comma 12 dell'articolo 2, si precisa che “sono sospese tutte le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, barbieri, tatuatori, e similari) ad esclusione dei servizi di pompe funebri e attività connesse. Sono escluse da tale disposizione le attività sanitarie (medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri, veterinari o equivalenti) solo per prestazioni a carattere d’urgenza e dunque post ponendo quelle differibili”. Ma, prosegue il comma 13, è consentita unicamente con modalità telefonica e/o telematica, l’attività di vendita di prodotti attinenti all’attività principale. Non possono invece riaprire palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Sono altresì da considerarsi sospese le prestazioni artigianali e di servizi prestati al domicilio di utenti privati.

Nell'articolo 6 si dichiara che “stante la natura di Pubblico Ufficiale del Notaio, è consentito lo svolgimento dell’attività notarile di natura urgente, anche in presenza di clienti, purché nel rispetto di tutti i presidi sanitari”. Sono consentite inoltre “le attività che forniscono il servizio di lavanderia self service”. E si precisa che “sono consentite le attività che forniscono servizi di lavanderia unicamente con consegna e ritiro del bene oggetto di servizio presso il domicilio”. Via libera anche alle attività “degli operatori agricoli sia nei confronti di altri operatori economici sia nei confronti di soggetti privati”.

Altra novità, il comma 9 dell'articolo 11 che recita: 9. “In deroga all’art.4 della Legge 26 luglio 1989 n.78, l’erogazione della indennità di anzianità (fine servizio) relativa all’anno 2019, per i dipendenti pubblici, sarà corrisposta per il 30% dell’importo dovuto entro il mese di aprile corrente, un ulteriore 30% entro il prossimo mese di maggio ed il restante 40% entro il prossimo mese di giugno. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i dipendenti del Corpo della Gendarmeria, Guardia di Rocca, Polizia Civile, Protezione Civile, Authority Sanitaria nonché gli addetti ai servizi sanitari e sociosanitari erogati dall'ISS”.

Nell'articolo 30 viene "dato mandato al Congresso di Stato di adottare provvedimento in autotutela per la stabilizzazione dei dipendenti precari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che hanno pendente ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il mancato riconoscimento della stessa". 

L'allegato 4 tratta invece il trattamento retributivo del personale docente.


Scarica il decreto

Allegato 1 

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4


File allegati

  • DECRETO - LEGGE 17 aprile 2020 n.62
  • Allegato 1
  • Allegato 2
  • Allegato 3
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