Il nuovo sistema elettorale rimane essenzialmente proporzionale, ma con alcuni correttivi tipici del sistema maggioritario. Vengono favorite le coalizioni preventive, o apparentamenti: due o più partiti politici decidono di coalizzarsi e di sottoscrivere un programma di governo comune, col quale presentarsi agli elettori. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione dovesse ottenere la maggioranza dei voti, si va al secondo turno, o ballottaggio, dal quale però rimangono escluse le liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento. La legge ha stabilito uno sbarramento variabile, che aumenta cioè all’aumentare delle liste in competizione. La percentuale minima è dello 0,40%, la massima del 3,5%. La lista, o coalizione uscita vincitrice dal ballottaggio, riceve il premio di stabilità, che consente di arrivare ad un massimo di 35 consiglieri. Altra rivoluzione introdotta, la norma antiribaltone: in caso di crisi di governo si tornerà automaticamente alle urne. Le liste sono obbligate a presentare non più di due terzi dei candidati appartenenti ad uno stesso genere. Novità anche per il voto estero: saranno nuovamente istituiti seggi a parte, nei quali si recheranno a votare solo i cittadini residenti oltre confine. Per contrastare più efficacemente il voto di scambio, è stato ritoccato anche l’articolo 394 del codice penale, che inasprisce le pene per chi corrompe l’elettore ma non punisce il corrotto, a patto che quest’ultimo confessi e collabori con la giustizia. A partire dalla prossima legislatura, i candidati saranno obbligati a rendere nota la propria dichiarazione dei redditi e l’eventuale partecipazione in società. Introdotte anche le incompatibilità: una volta eletto, il consigliere, per rimanere tale, dovrà rinunciare ad altri incarichi ritenuti incompatibili, come la presidenza di associazioni economiche e di categoria, di enti e aziende pubbliche, l’appartenenza al comitato esecutivo del cons o agli organi di controllo di Banca centrale, ma anche la rappresentanza legale di consigli d’amministrazione di istituti bancari e finanziari.
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