Passa in Consiglio la legge sul mercato del lavoro
Cosa prevede la legge di riforma del mercato del lavoro
I primi articoli della legge ridisegnano le competenze e composizione della Commissione del lavoro; l’istituzione del comitato esecutivo per il lavoro e la formazione nonché la creazione di una sezione orientamento all’impiego all’interno dell’ufficio del lavoro. La legge disegna poi i compiti della sezione Ispettorato del Lavoro e la ristrutturazione dell’ Ufficio del lavoro. All’articolo nove si entra nelle nuove norme del collocamento, con la richiesta numerica e nominativa; con l’approvazione in extremis di un emendamento ripresentato dal governo. La novità e’ rappresentata dal fatto che le assunzioni nominative devono essere tutte a tempo indeterminato, e l’Ufficio del Lavoro e’ tenuto a evadere la richiesta in un periodo che va da 2 a 4 giorni dal ricevimento della stessa.
E siamo alle nuove tipologie contrattuali, da quello di lavoro in praticato, finalizzato all’assunzione e che ha durata massima di 18 mesi, dove, dal terzo mese, nel caso il contraente intenda proseguire il rapporto, si trasforma in assunzione a tempo indeterminato e dove il 75 per cento dei contributi è a carico dello stato. Poi c’e’ l’assunzione in addestramento, a tempo determinato, fino a 12 mesi, riservato ai giovani tra i 18 e 23 anni. All’articolo 12 è previsto il contratto di inserimento lavorativo, finalizzato al ritorno al lavoro di determinate categorie di lavoratori. Sempre per i giovani sono previste forme quali il tirocinio formativo e gli stages aziendali.
Si prosegue con le forme di lavoro; da quelle a tempo determinato, temporaneo, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che non potranno superare in tutto i 36 mesi. Gli articoli finali elencano i casi di distacco, i lavori accessori e occasionali e la certificazione dei rapporti di lavoro.