Protezione civile: Guido Bertolaso sul Titano
Approvato in Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di organizzazione della protezione civile
Una legge composta di 16 articoli. Si parte dalla definizione delle funzioni della Protezione Civile - cioè quella di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo per l’attività umana, le calamita naturali, le catastrofi e gli eventi eccezionali dannosi. Regolato poi l’organismo di coordinamento, composto dai segretari di stato per il territorio e l’ambiente, sanità e sicurezza sociale, industria e artigianato a cui è delegato il compito di adottare ordinanze, promuovere le attività di prevenzione e i piani educativi,organizzare i soccorsi e l’attività del volontariato. Qualora se ne ravvisi la necessità il coordinamento potrà essere allargato ad altri soggetti. Istituita la figura del capo del servizio protezione civile che farà parte dell’organismo di coordinamento. Avrà un contratto di diritto privato, della durata di tre anni, rinnovabile e il dipartimento affari interni sarà il suo referente. Suo compito sarà quello di indicare i criteri organizzativi, gli indirizzi del coordinamento e i programmi di prevenzione sulle ipotesi di rischi più gravi: incendio, inquinamento, dissesti strutturali o idrogelogici, eventi meteo, sisma, emergenze sanitarie, nucleari, chimiche, radioattive. Delineate infine la struttura operativa completa, la divisione degli interventi in ordinari e straordinari, l’operatività dell’unità di crisi.